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LEGGE 28 dicembre 1993, n. 561

Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1999)
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Testo in vigore dal:  15-1-1994 al: 30-6-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi).
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni, in materia di privilegi nella compravendita di autoveicoli;
b) articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, in materia di operazioni di lotteria o di sorte in genere;
c) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi di protesti cambiari;
d) articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, e successive modificazioni, in materia di denuncia di infortuni;
e) articolo 8 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e successive modificazioni, in materia di regime fiscale degli apparecchi di accensione;
f) articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1µ ottobre 1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas per uso domestico;
g) articolo 195, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione;
h) articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 753, in materia di trasporti ferroviari;
i) articolo 11, terzo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni, in materia di ascensori e montacarichi;
l) articoli 13, secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, in materia di oli minerali;
m) articoli 5-quinquies, primo comma, e 17, ultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, in materia di mercato mobiliare, limitatamente ai fatti di tardiva dichiarazione o comunicazione eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni; articoli 18 e 18-ter del medesimo decreto-legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera a):
- Il testo dell'art. 10 del R.D.L. n. 436/1927 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), è il seguente:
"Art. 10. - Il possessore o il detentore che distrugga, guasti, deteriori l'autoveicolo oggetto del privilegio legale o convenzionale debitamente iscritto, ovvero occulti o comunque, lo sottragga alla garanzia del creditore è punito, anche se sia proprietario dell'autoveicolo stesso, con la reclusione o con la detenzione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 100.000.
Alla stessa pena soggiace il proprietario, il possessore o il detentore che abbia consentito la distruzione, il guasto, l'occultamento o la sottrazione.
Alle altre persone che partecipino al fatto, si applicano le pene suindicate, secondo le norme stabilite dal codice penale per il caso di concorso di più persone in uno stesso reato.
Per i reati previsti nel presente articolo si procede soltanto a querela di parte".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera b):
- Il testo dell'art. 114 del R.D.L. n. 1933/1938 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico), è il seguente:
"Art. 114. - Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 40 è proibita qualsiasi operazione di lotteria o di sorte in genere, in cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili od immobili da una estrazione, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra designazione che dipende dalla sorte.
Colui che viola la suddetta norma è punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.
Qualora l'operazione rimanga circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore si applica la multa da lire 10 mila a lire 100 mila.
Incorre nella pena di cui al comma secondo colui che nelle operazioni previste nell'art. 40 supera i limiti di valore stabiliti nello stesso articolo.
Qualora nelle tombole l'eccedenza non superi il 10 per cento del limite di valore dei premi, si applica la multa da lire mille a lire 10 mila.
Il giuocatore, quando non sia concorso nell'impresa o nella organizzazione delle operazioni di cui al comma primo, è punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 235 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), è il seguente:
"Art. 235 (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). - Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'art. 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera d):
- Il testo degli articoli 53 e 54 del D.P.R. 30 giugno 1965 è il seguente:
"Art. 53. - Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denucia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno. La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio nazionale sia all'estero.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire dodicimila".
"Art. 54. - Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, all'autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13".
Note all'art. 1, comma 1, lettera e):
- Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 163/1971 (Regime fiscale degli apparecchi di accensione), è il seguente:
"Art. 8 (Sanzioni). - È punito con la multa da cinque a venti volte il tributo dovuto per ogni apparecchio di accensione o parte o pezzo di ricambio principale che formi oggetto della infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari al tributo evaso e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:
1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;
2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.
È punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto della infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di cui al settimo comma del precedente art. 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.
Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.
Si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio principali muniti del prescritto contrassegno di Stato".
- L'art. 5 del D.L. n. 4/1983, ha quadruplicato le pene previste dal predetto art. 8.
Note all'art. 1, comma 1, lettera f):
- Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 1198/1971 (Regime fiscale degli accendigas per uso domestico) è il seguente:
"Art. 8 (Sanzioni). - È punito con la multa da cinque a venti volte l'imposta o la sovrimposta dovuta, per ogni accendigas per uso domestico che formi oggetto dell'infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari all'imposta o alla sovraimposta evasa e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:
1) chiunque fabbrica o importa, senza la prescritta licenza, accendigas per uso domestico, anche se incorporati od annessi ad altri prodotti, ovvero vende, pone in vendita o detiene per la vendita accendigas per uso domestico sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;
2) il fabbricante, l'importatore ed il distributore all'ingrosso, munito di licenza, ovvero il rivenditore, il quale detiene per la vendita, cede o vende accendigas per uso domestico sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.
È punito con la multa da L. 5.000 a L. 20.000 per ogni accendigas per uso domestico che formi oggetto della infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque in violazione del divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende accendigas per uso domestico predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.
Nei casi in cui ai precedenti comma si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, fabbricazione, distribuzione all'ingrosso".
- L'art. 5 del D.L. n. 4/1983 ha quadruplicato le pene pecuniarie previste dal predetto art. 8.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera g):
- Il testo dell'art. 195, commi 1 e 2, del T.U. approvato con D.P.R. n. 156/1973 (Disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) è il seguente:
"Art. 195 (Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione - Sanzioni). - 1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici si applica la pena dell'arresto da tre a sei mesi".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera h):
- Il testo degli articoli 19, terzo comma, 26 e 30 del D.P.R. n. 753/1980 è il seguente:
"Art. 19.
1-2 (Omissis).
3. L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi".
"Art. 26. - Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi".
"Art. 30. - È fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonché nelle stazioni e fermate, l'attività di venditore di beni o di servizi.
È fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo.
I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi. Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento".
Nota all'art. 1, comma 1, lettera i):
- Il testo dell'art. 11, terzo comma, della legge, n. 1415/1942 (Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato) è il seguente:
"Art. 11.
1-2. (Omissis).
3. Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della presente legge la pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino a lire 400.000".
La misura dell'ammenda è stata elevata come sopra per effetto dell'art. 3 legge n. 603/1961 e dell'art. 113, primo comma, legge n. 689/1981".
Note all'art. 1, comma 1, lettera e):
- Il testo dell'art. 13, secondo comma, del D.L. n. 271/1957 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali) è il seguente:
"Art. 13.
1 (Omissis).
2. Se nella verificazione dei depositi liberi di olii minerali, carburanti, combustibili o lubrificanti, nonché delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio né maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo. Se la eccedenza riscontrata non supera l'1 per cento rapportato alla quantità estratta, l'esercente è punito con la sola ammenda da L. 50.000 a L. 300.000".
- Il testo dell'art. 17 del citato D.L. n. 271/1957 è il seguente:
"Art. 17. - Chiunque trasporta per via ordinaria oli minerali, carburanti, combustibili e lubrificanti e rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza previsto dall'art. 5 del presente decreto e di cui sia in possesso, o non lo consegna al destinatario della merce, o, consegnandolo non vi appone la annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire cinquantamila ad un milione, in deroga all'art. 24 del codice penale.
Il destinatario della merce che ricevendo il certificato di provenienza non ne rilascia ricevuta a richiesta del trasportatore è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a trecentomila in deroga all'art. 26 del codice penale".
Note all'art. 1, comma 1, lettera m):
- Il testo dell'art. 5-quinquies, primo comma del D.L. n. 95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) è il seguente:
"Art. 5-quinquies. - 1. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4-bis, 5 e 5-bis è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni di cui all'art. 5 eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni".
- Il testo del citato art. 17 del D.L. n. 95/1974, è il seguente:
"Art. 17. - Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori. Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.
Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma. Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonché alla richiesta di conversione delle azioni, entro il 30 settembre 1974. Gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera a) dell'art. 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di marzo, i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate. I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni". - Il testo dell'art. 18 del D.L. n. 95/1974 è il seguente:
"Art. 18. - Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari ed immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità ed i termini previsti per lo svolgimento dell'operazione. Soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi, possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi: a) dalle azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni; b) dalle obbligazioni e altri valori negoziabili assimilabili alle obbligazioni; c) dai valori mobiliari negoziabili che permettono di acquisire i valori mobiliari di cui alle lettere a) e b) precedenti. Ogni sollecitazione al pubbllco risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB. L'ultimo bilancio approvato del soggetto emittente i valori mobiliari oggetto di offerta pubblica di vendita, sottoscrizione e scambio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo la CONSOB può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonché gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere. Qualunque importante fatto nuovo o inesattezza del prospetto tale da influenzare la valutazione dei valori mobiliari, che si verifichi o venga riscontrata fra la data di pubblicazione del prospetto e la data di chiusura dell'operazione di sollecitazione del pubblico risparmio, deve formare oggetto di un supplemento al prospetto da rendere pubblico secondo le modalità previste nelle disposizioni di carattere generale di cui al secondo comma del presente articolo. La CONSOB può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e prescrizioni del presente articolo. La violazione delle disposizioni e prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione".
- Il testo dell'art. 18- ter del D.L. n. 95/1974 è il seguente: "Art. 18-ter. - Per sollecitazione al pubblico rispamio deve intendersi, ai fini dell'applicazione dell'art. 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazioni di massa in genere. L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Entro detto termine l'acquirente ha facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo.
Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi. Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresi, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secondarie individuate; l'attività svolta presso le sedi secondarie autorizzate è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale. Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni. Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilità per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresì disposizioni intese a consentire ai soggetti che già svolgono attività di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attività per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente art. 18".