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LEGGE 28 dicembre 1993, n. 549

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2002)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994 al: 24-6-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze, in conformità:
a) alla convenzione per la protezione dello strato d'ozono, adottata a Vienna il 22 marzo 1985 e resa esecutiva con legge 4 luglio 1988, n. 277, nonché al protocollo alla citata convenzione di Vienna relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987 e reso esecutivo con legge 23 agosto 1988, n. 393, e ai relativi emendamenti adottati a Londra il 29 giugno 1990 e a Copenaghen il 25 novembre 1992;
b) alla raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aer- osol, nonché alla risoluzione B3-268/92 del Parlamento europeo, del 12 marzo 1992, sulla protezione della fascia di ozono;
c) al regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché al regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il citato regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo stato di ozono.
2. Al fine di assicurare un rapido e periodico adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria in materia di difesa dell'ozono stratosferico, il regolamento di attuazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In tale ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, gli enti locali e i loro consorzi, gli enti pubblici economici e di ricerca, le università.
4. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 4 luglio 1988, n. 277, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione della fascia d'ozono, con allegati, adottata a Vienna il 22 marzo 1985, nonché di due risoluzioni finali adottate in pari data".
- La legge 23 agosto 1988, n. 393, reca: "Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione di Vienna per la protezione dell'ozonosfera relativo ai clorofluorocarburi, adottato a Montreal il 16 settembre 1987".
- La raccomandazione 89/349/CEE della Commissione, del 13 aprile 1989, concernente la riduzione volontaria dei clorofluorocarburi (CFC) impiegati dall'industria europea nella fabbricazione di aerosol, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 144/56 del 27 maggio 1989.
- Il regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67/1 del 14 marzo 1991.
- Il regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio, del 30 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 594/91 per quanto riguarda l'accelerazione del ritmo di eliminazione di sostanze che riducono lo strato di ozono, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 405/41 del 31 dicembre 1992.
- Il testo dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), è il seguente:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.
5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese e di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.
8. Al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa".