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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1993, n. 543

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1994, n. 121 (in G.U. 22/02/1994, n.43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2000)
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Testo in vigore dal:  30-12-1993 al: 1-7-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare un efficace sistema per il controllo della spesa nel settore degli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in relazione al contenzioso pendente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.
2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:
a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;
c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;
d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.
3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonché al procuratore generale della Corte dei conti.
4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività.