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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1993, n. 546

Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego.

note: Entrata in vigore della legge: 13/01/1994
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Testo in vigore dal: 13-1-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visti  i  decreti legislativi 19 luglio 1993, n. 247, e 10 novembre
1993, n. 470,  recanti  disposizioni  correttive  al  citato  decreto
legislativo n. 29 del 1993;
  Ritenuto   di  dover  introdurre  nel  predetto  decreto  ulteriori
disposizioni correttive, nel rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 1993;
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri  per la funzione pubblica, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' modificato  ai
sensi dei seguenti articoli.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  39  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             - Il comma 5 dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega
          al  Governo  per  la  riorganizzazione e la revisione delle
          discipline in materia di sanita', di pubblico  impiego,  di
          previdenza   e   di   finanza  territoriale)  prevede  che:
          "Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
          comma 1, nel rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
          determinati  dal  medesimo  comma  1  e previo parere delle
          commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con
          uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
          Nota all'art. 1:
             -   Il   D.Lgs.   n.  29/1993  reca:  "Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".