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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 535

Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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Testo in vigore dal:  27-12-1993 al: 30-12-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le indicazioni formulate dall'apposita commissione di esperti, nominata dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica:
Acquisiti i pareri espressi dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto di poter recepire le proposte emendative formulate nel suddetto parere, al quale ci si è conformati ad eccezione che per le modifiche non conformi ai principi e criteri direttivi previsti dalla citata legge n. 276 del 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo;

Art. 1

1. La tabella dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica è stabilita secondo quanto previsto dall'allegato 1.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione, al quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge n. 276/1993 (Norme per l'elezione del Senato della Repubblica) è riportato in nota all'art. 3.
- L'art. 14 della legge n.400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che i decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione siano emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione nel preambolo della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.