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DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 1993, n. 517

Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1993
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vigente al 15/09/2024
Testo in vigore dal: 30-12-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, recante
riordino della disciplina in materia sanitaria;
  Ritenuto  di  dover  introdurre   nel   predetto   decreto   alcune
disposizioni  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e dei criteri
direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
  Acquisito  il  parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e'  modificato
ai sensi dei seguenti articoli.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
          alle quali e' stato operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di leggi ed i
          regolamenti.
             - Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 421/1992 (Delega
          al Governo per la riorganizzazione  e  la  revisione  delle
          discipline  in  materia di sanita', di pubblico impiego, di
          previdenza  e  di  finanza   territoriale)   prevede   che:
          "Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
          comma  1,  nel  rispetto  dei princi'pi e criteri direttivi
          determinati dal medesimo comma  1  e  previo  parere  delle
          commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con
          uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
          Note all'art. 1:
             -   Il   D.  Lgs.  n.  502/1992  reca:  "Riordino  della
          disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".