stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonchè della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/12/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
nascondi
vigente al 31/12/2019
Testo in vigore dal: 24-12-1993
al: 31-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della  legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza  degli
enti territoriali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 settembre 1993; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro; 
 
             E M A N A il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. La pubblicita' esterna e le pubbliche affissioni sono  soggette,
secondo le disposizioni degli articoli seguenti,  rispettivamente  ad
una imposta ovvero  ad  un  diritto  a  favore  del  comune  nel  cui
territorio sono effettuate. 
    


              AVVERTENZA:

          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
          disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo e
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
               - La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la
          razionalizzazione e la revisione delle discipline in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo
          art. 4:
          "Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al fine
          di consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di
          provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno
          finanziario attraverso risorse proprie, il Governo della
          Repubblica e' delegato ad emanare, entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo
          quanto previsto al comma 7 del presente articolo, uno o
          piu' decreti legislativi, diretti:
                     a) all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993,
          dell'imposta comunale immobiliare (ICI), con l'osservanza
          dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                  1) applicazione dell'ICI sul valore dei fabbricati,
          dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi
          uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta
          al comune ove sono ubicati gli immobili;
                  2) assoggettamento all'imposta, per anni solari, del
          proprietario dell'immobile ovvero del titolare del diritto
          di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche se non
          residente nel territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta
          proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso nel
          corso dell'anno;
                  3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base
          degli estimi del catasto edilizio o valore comparativo in
          caso di non avvenuta iscrizione al catasto; negli anni
          successivi le rendite catastali, su cui sono calcolati i
          valori degli immobili, sono rivalutate periodicamente in
          base a parametri che tengano in considerazione gli
          effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
                  4) determinazione del valore dei terreni agricoli
          sulla base degli estimi del catasto;
                  5) determinazione del valore delle aree fabbricabili
          sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i
          terreni su cui persista l'utilizzazione agro-silvo-
          pastorale da parte dei soggetti indicati al n. 10),
          demandando al comune, se richiesto, con propria
          certificazione, la definizione di area fabbricabile; negli
          eventuali procedimenti di espropriazione si assume il
          valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore
          all'indennita' di espropriazione determinata secondo i
          vigenti criteri. In caso di utilizzazione edificatoria
          dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
          recupero a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d)
          ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base
          imponibile e' costituita dal valore dell'area fino alla
          data di ultimazione dei lavori di costruzione,
          ricostruzione o ristrutturazione o, comunque, fino alla
          data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI;
                  6) determinazione di un'aliquota unica da parte del
          comune in misura variante dal 4 al 6 per mille, con
          applicazione dell'aliquota minima in caso di mancata
          determinazione e con facolta' di aumentare l'aliquota
          massima fino all'uno per mille per straordinarie esigenze
          di bilancio;
                  7) esenzione dall'imposta per:
                  7.1) lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le
          comunita' montane, i consorzi fra detti enti, le unita'
          sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche
          autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,
          n. 833, nonche' le camere di commercio, industria,
          artigianato ed agricoltura. L'esenzione spetta
          limitatamente agli immobili destinati esclusivamente ai
          compiti istituzionali dell'ente;
                  7.2) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
          all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
          modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
          attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,
          didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
          nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222;
                   7.3) i fabbricati destinati esclusivamente
          all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
          disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
          loro pertinenze;
                   7.4) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
          indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
          lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso
          esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
                   7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per
          i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
          reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
          resi esecutivi in Italia;
                   7.6) i fabbricati con destinazione ad usi culturali
          di cui all'art. 5- bis del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
          modificazioni;
                   7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle
          categorie catastali da E/1 ad E/9;
                   7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
                   7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al fine
          di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui
          alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo in cui
          sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
          predette;
                   7.10) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
          di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27
          dicembre 1977, n. 984;
                   8) riduzione dell'imposta del 50 per cento per i
          fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
          non utilizzati;
                   9) detrazione dall'imposta dovuta per l'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
          passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo
          e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La
          disposizione si applica anche per le unita' immobiliari
          adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di
          cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
                  10) i terreni agricoli di proprieta' di coltivatori
          diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro
          attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi
          condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni
          complessive, sono esenti da imposta. Sui medesimi terreni
          agricoli l'imposta e' dovuta per scaglioni di valore
          imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
                  10.1) nella misura del 30 per cento per un valore
          complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
                  10.2) nella misura del 50 per cento per un valore
          compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
                  10.3) nella misura del 75 per cento per un valore
          compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
                  11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del
          comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo,
          a trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione
          da parte della giunta comunale della responsabilita' di
          gestione dell'imposta ad un funzionario; collaborazione
          informativa tra il Ministero delle finanze ed i comuni
          anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
                   12) rimborso dell'imposta pagata, con relativi
          interessi nella misura legale, per le aree divenute
          inedificabili, a condizione che il vincolo di
          inedificabilita' perduri per almeno tre anni; il rimborso
          e' limitato all'imposta pagata per il periodo di tempo
          decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area
          e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
                   13) devoluzione delle controversie alla competenza
          delle commissioni tributarie;
                   14) determinazione di soprattasse in misura non
          eccedente il 50 per cento dell'imposta o della maggiore
          imposta dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata
          o tardivamente versata, graduandone l'entita' in relazione
          alla gravita' dell'infrazione e prevedendo la
          inapplicabilita' della soprattassa per omesso o tardivo
          versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
                   15) determinazione di pene pecuniarie in misura non
          eccedente lire 200.000 per le infrazioni di carattere
          formale;
                   16) esclusione dei redditi dominicali delle aree
          fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei
          redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione
          dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione,
          per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle
          persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000
          lire e di uguale importo dall'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche (IRPEG) per ognuna delle unita'
          immobiliari delle cooperative edilizie a proprieta'
          indivisa adibita ad abitazione principale dei soci
          assegnatari;
                   17) soppressione dal 1 gennaio 1993, dell'imposta
          comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM);
          tuttavia ne sara' prevista l'applicazione, con le aliquote
          massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato
          per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio
          successivo al 31 dicembre 1992, assumendo come valore fi-
          nale quello al 31 dicembre 1992;
                   18) in caso di espropriazione per pubblica utilita',
          oltre alla indennita' determinata secondo i criteri
          vigenti, e' dovuta una eventuale maggiorazione pari alla
          differenza tra l'importo dell'ICI corrisposta
          dall'espropriato, o dal suo dante causa, negli ultimi
          cinque anni e l'importo dell'ICI che sarebbe stato
          corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi
          legali sulla stessa differenza;
                   19) non deducibilita' dell'ICI agli effetti delle
          imposte erariali sui redditi;
                    b) all'attribuzione ai comuni, a decorrere dal 1994,
          della facolta', connessa alla politica degli investimenti,
          di istituire un'addizionale all'IRPEF in misura non
          eccedente l'uno per cento dell'imposta relativa all'anno
          1993, il 2 per cento di quella relativa all'anno 1994, il 3
          per cento di quella relativa all'anno 1995 ed il 4 per
          cento di quella relativa agli anni 1996 e successivi. Con
          delibera del consiglio comunale possono essere stabilite
          riduzioni dell'addizionale per categorie di meno abbienti
          individuate sulla base di indici obiettivi di carattere
          sociale. L'addizionale e' riscossa, mediante distinto
          versamento, in unica soluzione, nei termini e secondo le
          modalita' previsti per il versamento a saldo dell'IRPEF. Il
          provento dell'addizionale e' devoluto dallo Stato in favore
          del comune di domicilio fiscale del contribuente. Per la
          disciplina dell'addizionale si applicano le disposizioni in
          materia di IRPEF; l'addizionale non e' deducibile agli
          effetti delle imposte erariali sul reddito. Saranno,
          altresi', emanate norme dirette ad ampliare ed incentivare,
          anche prevedendo forme di compartecipazione al maggior
          gettito risultante dalla stessa attivita', l'attivita' di
          segnalazione dei comuni prevista dal terzo comma dell'art.
          44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni;
                    c) all'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993,
          alle regioni a statuto ordinario - gia' titolari di una
          parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 4
          della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
          dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, e succes-
          sive modificazioni - dell'intera tassa automobilistica
          complessivamente dovuta, nonche' della soprattassa annuale
          di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
          1976, n. 786, e della tassa speciale di cui all'art. 2
          della legge 21 luglio 1984, n. 362, con l'osservanza dei
          seguenti princi'pi e criteri direttivi:
                    1) le misure della tassa automobilistica, della
          soprattassa annuale e della tassa speciale possono essere
          stabilite, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, alle
          scadenze previste nell'art. 4 della legge 16 maggio 1970,
          n. 281, nel testo modificato dalla legge 14 giugno 1990, n.
          158, e successive modificazioni, nella misura compresa fra
          il 90 ed il 110 per cento di quelle vigenti nell'anno
          precedente;
                    2) la tassa automobilistica, la soprattassa annuale e
          la tassa speciale sono disciplinate dalle stesse norme che
          regolano gli analoghi tributi erariali vigenti nel
          territorio delle regioni a statuto speciale, ivi comprese
          quelle concernenti le sanzioni e la loro entita', e sono
          riscosse negli stessi termini, con le stesse modalita' ed a
          mezzo dello stesso concessionario della riscossione degli
          analoghi tributi erariali, il quale versera' i tributi
          regionali riscossi nelle casse della regione di competenza
          ed avra' diritto allo stesso aggio fissato per i detti
          tributi erariali;
                   3) la rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo
          o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio
          di una regione diversa da quella nel cui ambito era
          precedentemente iscritto non da' luogo all'applicazione di
          una ulteriore tassa, soprattassa annuale e tassa speciale
          per il periodo per il quale il tributo dovuto e' stato
          riscosso dalla regione di provenienza;
                   4) contestuale riduzione del fondo comune di cui
          all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
                   d) all'istituzione, a decorrere dal 1994, a favore
          delle regioni a statuto ordinario di un'imposta
          sull'erogazione del gas e dell'energia elettrica per usi
          domestici commisurata al prezzo, al netto di imposte e
          tasse, delle erogazioni e di un'analoga imposta a favore
          delle province, secondo i seguenti princi'pi e criteri
          direttivi:
                   1) l'imposta puo' essere proporzionale o progressiva a
          scaglioni in rapporto al crescere dei consumi;
                   2) l'imposta regionale e' determinata da ciascuna
          regione, con propria legge, in misura complessivamente non
          eccedente il 6 per cento;
                   3) l'imposta provinciale e' deliberata da ciascuna
          provincia in misura complessivamente non eccedente l'uno
          per cento;
                   4) l'imposta regionale e l'imposta provinciale sono
          dovute alla regione ed alla provincia ove sono ubicate le
          utenze dai soggetti erogatori con obbligo di rivalsa sugli
          utenti;
                   5) in armonia con le disposizioni di carattere
          generale in materia di tributi regionali e provinciali
          saranno determinati le modalita' di articolazione delle
          aliquote, fra il minimo e il massimo, le modalita' di
          accertamento, i termini per il versamento alle regioni ed
          alle province dei relativi tributi, nonche' le sanzioni, le
          indennita' di mora e gli interessi per il mancato o
          ritardato versamento;
                   e) all'istituzione, a decorrere dal 1993, a favore
          delle province, di una o piu' imposte sull'esercizio delle
          funzioni di cui alle lettere a), b), d) e g) del comma 1
          dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                   f) all'applicazione agli enti locali di una disciplina
          dei trasferimenti correnti che, nell'ambito dell'art. 54
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenga conto dei seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
                     1) istituzione di un sistema a regime di
          determinazione del complesso dei trasferimenti erariali
          agli enti locali che, salve le detrazioni di cui al n. 2),
          garantisca dal 1994 un andamento coordinato con i princi'pi
          di finanza pubblica e con la crescita della spesa statale
          contenuti nei documenti di programmazione statale, con
          unificazione degli stanziamenti di bilancio di carattere
          ripetitivo, secondo le tipologie previste dall'art. 54
          della legge 8 giugno 1990, n. 142, e con definizione delle
          rispettive quantificazioni;
                     2) corresponsione ai comuni per il 1993 di
          trasferimenti ordinari e perequativi pari a quelli
          corrisposti nel 1992, al lordo della detrazione di cui al
          decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
          eventualmente aumentati secondo le indicazioni della legge
          finanziaria per lo stesso anno e versamento all'erario da
          parte dei comuni del gettito dell'ICI calcolato con
          l'aliquota del 4 per mille, al netto della perdita del
          gettito INVIM calcolato sulla base della media delle
          riscossioni del triennio 1990-1992; corresponsione alle
          province di trasferimenti ordinari e perequativi calcolati
          in modo analogo a quello dei comuni; corresponsione alle
          comunita' montane per il 1993 di fondi ordinari pari a
          quelli del 1992 ed aumentati con lo stesso metodo adottato
          per i comuni; detrazione dai trasferimenti erariali
          correnti, a decorrere dal 1994, di un importo complessivo
          pari al gettito dovuto per l'anno 1993 dell'ICI calcolato
          sulla base dell'aliquota del 4 per mille, ridotto della
          perdita derivante dalla soppressione dell'INVIM; gli
          accertamenti dell'ICI dovuta per l'anno 1993, in deroga a
          quanto disposto nella lettera a), numeri 11), 14) e 15),
          sono effettuati dall'Amministrazione finanziaria in base
          alle disposizioni vigenti in materia di imposte sui
          redditi, avvalendosi anche dei dati ed elementi forniti dai
          comuni; le somme riscosse dall'Amministrazione finanziaria
          per effetto di detti accertamenti sono di spettanza dello
          Stato, sino alla concorrenza dell'aliquota obbligatoria;
                   3) conservazione a ciascun ente locale di contributi
          erariali che finanzino i servizi indispensabili di cui
          all'art. 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le
          materie di competenza statale, delegate o attribuite
          all'ente locale stesso;
                   4) applicazione dal 1994 dei parametri obiettivi
          stabiliti dal predetto art. 54 della legge n. 142 del 1990
          e attuazione dello stesso anno della perequazione degli
          squilibri della fiscalita' locale, con particolare
          considerazione:
                    4.1) dei comuni montani con popolazione inferiore a
          5.000 abitanti;
                    4.2) dei comuni non montani con popolazione inferiore
          a 2.000 abitanti;
                    4.3) dei comuni operanti in zone particolarmente
          depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di
          reddito;
                    4.4) dei comuni capoluogo di provincia;
                    4.5) degli enti aventi nel 1992 trasferimenti
          erariali ordinari e perequativi, per abitante, inferiori a
          quelli della fascia demografica di appartenenza;
                    5) ripartizione del fondo per trasferimenti correnti
          alle comunita' montane, con quote di fabbisogno minimo per
          ente e con riferimento alla popolazione montana;
                    6) eliminazione, successivamente al periodo
          transitorio, dei vincoli in atto esistenti sul controllo
          centrale delle piante organiche, sulle assunzioni di
          personale e sui tassi di copertura del costo dei servizi,
          tranne che per gli enti locali con situazioni
          strutturalmente deficitarie;
                    7) certificazione amministrativa dei bilanci di
          previsione e dei conti consuntivi degli enti locali e dei
          relativi consorzi, con previsione di ritardo
          nell'erogazione dei trasferimenti erariali per i
          trasgressori;
                g) all'autorizzazione alle province, ai comuni, ai
          loro consorzi, alle aziende municipalizzate ed alle
          comunita' montane ad assumere mutui per il finanziamento di
          opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi
          pubblici, assistiti o meno da contributi in conto capitale
          o in conto interessi dello Stato o delle regioni soltanto
          sulla base di progetti 'chiavi in mano' ed a prezzo chiuso.
          Il piano finanziario previsto dall'art. 4, comma 9, del
          decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, deve
          assicurare l'equilibrio economico-finanziario
          dell'investimento e della connessa gestione, anche in
          relazione agli introiti previsti e deve essere
          preventivamente assentito da un istituto di credito
          mobiliare scelto nell'elenco che sara' approvato dal
          Ministro del tesoro. Le opere di cui alla presente lettera
          che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno
          essere sottoposte a monitoraggio economico e gestionale, a
          cura di societa' specializzata all'uopo autorizzata dal
          Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del
          tesoro, con riparto dei costi relativi tra l'ente
          mutuatario e l'istituto di credito mobiliare finanziatore.
          Per gli interventi di cui alla presente lettera gli enti
          interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
          misura tale da assicurare l'equilibrio economico-
          finanziario dell'investimento e della connessa gestione.
              2. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti al
          riordino dell'ordinamento finanziario e contabile delle
          amministrazioni provinciali, dei comuni, dei loro consorzi
          e delle comunita' montane, con l'osservanza dei seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
               a) armonizzazione con i princi'pi della contabilita'
          generale dello Stato, per la parte applicativa dei
          princi'pi contenuti nella legge 8 giugno 1990, n. 142,
          tenuto conto delle esigenze del consolidamento dei conti
          pubblici e dell'informatizzazione;
                b) applicazione dei princi'pi contenuti nella legge 8
          giugno 1990, n. 142, con l'introduzione in forma graduale e
          progressiva della contabilita' economica a decorrere dal
          1995 fino ad interessare tutti gli enti, con facolta' di
          applicazione anticipata;
                c) definizione, nell'ambito del sistema di
          contabilita' economica, dei princi'pi per la determinazione
          dei costi e degli ammortamenti dei servizi degli enti
          locali;
                d) inclusione nell'ordinamento finanziario e contabile
          della possibilita' di ricorso all'istituto del dissesto per
          il risanamento degli enti locali in grave crisi
          finanziaria, secondo i criteri contenuti nelle leggi in
          vigore, e coordinamento delle norme in materia.
              3. Restano salve le competenze e le attribuzioni delle
          regioni a statuto speciale e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano.
              4. Il Governo della Repubblica e', altresi', delegato ad
          emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          diretti alla revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1
          gennaio 1994, di tributi locali vigenti, secondo i seguenti
          princi'pi e criteri direttivi:
                a) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
          diritti sulle pubbliche affisioni:
                   1) tassazione della pubblicita' esterna avente
          finalita' commerciale o rilevanza economica, assumendo come
          parametro di commisurazione dell'imposta il mezzo
          pubblicitario utilizzato, secondo la sua natura, le sue
          dimensioni e la sua ubicazione;
                   2) attribuzione della soggettivita' passiva a colui
          che dispone dei mezzi pubblicitari e regolamentazione della
          responsabilita' tributaria di colui che produce, vende la
          merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicita';
                   3) ridefinizione delle tariffe sulla base delle
          disposizioni di cui al n. 1), ripartendo i comuni in non
          piu' di cinque classi, in modo che la previsione di gettito
          per l'anno 1994 non ecceda il doppio del gettito lordo
          registrato nel 1992. Per le pubbliche affisioni le tariffe
          saranno stabilite tenendo conto del costo medio del
          servizio reso;
                   4) revisione delle disposizioni riguardanti la
          gestione dell'imposta sulla pubblicita' nonche' del
          servizio delle pubbliche affissioni, sulla base anche
          dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                b) in materia di tasse per l'occupazione di spazi ed
          aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
                   1) rideterminazione delle tariffe al fine di una piu'
          adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile
          nonche' in relazione alla ripartizione dei comuni in non
          piu' di cinque classi. Le variazioni in aumento, per le
          occupazioni permanenti, non potranno superare il 50 per
          cento delle misure massime di tassazione vigente; le
          tariffe per le occupazioni temporanee, per ciascun giorno,
          non potranno superare il 10 per cento di quelle stabilite,
          per ciascun anno, ai fini delle occupazioni permanenti
          ordinarie di cui all'art. 195 del testo unico per la
          finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre
          1931, n. 1175, e successive modificazioni, e potranno
          essere graduate in relazione al tempo di occupazione;
                   2) introduzione di forme di determinazione forfettaria
          della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e
          sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture
          e simili, tenendo conto di parametri significativi;
                   3) soppressione della tassa per le occupazioni
          permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili
          di carattere stabile, gravante sulle unita' immobiliari, e
          determinazione di criteri certi per la tassa sui passi
          carrabili;
                   4) regolamentazione della gestione della tassa secondo
          criteri analoghi a quelli previsti per l'imposta comunale
          sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni;
                c) in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
          solidi urbani:
                  1) adeguamento del tributo alla sua natura di tassa
          anche mediante un piu' diretto collegamento tra fruibilita'
          del servizio e applicabilita' della tassa nonche'
          attraverso la determinazione di parametri di commisurazione
          del prelievo sulla base della potenzialita' di produzione
          di rifiuti definita mediante adeguati criteri oggettivi;
                 2) definizione di precise modalita' di equiparazione
          ai rifiuti urbani, ai fini del regime di privativa comunale
          e di applicazione della tassa, dei residui derivanti dalle
          attivita' produttive;
                d) in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e
          di diritti sulle pubbliche affissioni, di tassa di
          occupazione e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti
          solidi urbani:
                1) revisione ed armonizzazione del procedimento di
          accertamento e riscossione, con la previsione anche di
          versamenti diretti a mezzo conto corrente postale, con
          applicazione, per la riscossione coattiva, delle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          gennaio 1988, n. 43;
                2) revisione delle agevolazioni, mantenendo solo
          quelle che rispondono a finalita' di carattere sociale e di
          economicita' di gestione;
                e) in materia di imposte e tasse comunali e
          provinciali, attribuzione alla Direzione generale per la
          finanza locale presso il Ministero delle finanze della
          funzione di vigilanza sulle gestioni dei servizi tributari,
          anche mediante controlli sulle delibere adottate per
          regolamenti e tariffe, al fine di verificare l'osservanza
          delle disposizioni che disciplinano i singoli tributi e il
          regolare funzionamento dei servizi.
              5. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1,
          valutato in lire 29.423 miliardi per l'anno 1993 e lire
          24.510 miliardi per l'anno 1994, si provvede:
               a) quanto a lire 1.650 miliardi per l'anno 1993 e lire
         1.700 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle
         entrate indicate all'art. 4 del decreto-legge 30 settembre
         1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
         novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'art.
              6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito,
         con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
               b) quanto a lire 8.290 miliardi per l'anno 1993, con
         le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera f), n. 2);
               c) quanto a lire 15.933 miliardi per l'anno 1993 e
         lire 19.400 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale
         utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni
         dell'accantonamento 'Disposizioni finanziarie per le prov-
         ince, per i comuni e le comunita' montane' iscritto, ai
         fini del bilancio triennale 1992-1994, al cap. 6856 dello
         stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
         1992;
              d) quanto a lire 3.550 miliardi per l'anno 1993 e lire
         3.410 miliardi per l'anno 1994, mediante parziale utilizzo
         delle proiezioni dello stanziamento iscritto al cap. 5926
         dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
         l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni
         successivi, all'uopo intendendosi corrispondentemente
         ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della
         legge 16 maggio 1970, n. 281.
             6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
         con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
             7. Al fine dell'espressione del parere da parte delle
         commissioni permanenti competenti per la materia di cui al
         presente articolo, il Governo trasmette alla Camera dei
         deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei
         decreti legislativi in attuazione dei princi'pi e dei
         criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f)
         e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
         della presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi
         in attuazione dei princi'pi e dei criteri direttivi di cui
         al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci
         mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro
         quindici giorni dalla data di trasmissione. I decreti
         legislativi in attuazione dei princi'pi e dei criteri
         direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono emanati
         entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
         presente legge.
            8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
         cui al presente articolo, nel rispetto dei princi'pi e
         criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo
         parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere
         emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al 31
         dicembre 1993".
          Note alle premesse:
                   - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
         Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
         stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
         determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto
         per tempo limitato e per oggetti definiti.
                   - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
         al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
         leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
         regolamenti.
             - Per il testo dell'art. 4, comma 4, lettere a), b), c),
          d) e e) della legge n. 421/1992 si veda in nota al titolo.