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LEGGE 4 dicembre 1993, n. 491

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

note: Entrata in vigore della legge: 5/12/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  5-12-1993 al: 4-6-1997
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.
2. Sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonché le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, saranno trasferite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 2.
4. Le regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente legge con le modalità e le procedure stabilite dalla legge stessa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.