stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 novembre 1993, n. 482

Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.

note: Entrata in vigore della legge: 15-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-12-1993 al: 31-12-1998
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari, per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini istituzionali, di dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel numero che sarà previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome determinazioni dei Presidenti delle due Camere del Parlamento e secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il comando viene richiesto, all'Amministrazione da cui il personale dipende, dal Presidente della Camera in cui il gruppo è stato costituito, il quale verifica che sia rispettato il rapporto con la consistenza numerica del personale del gruppo richiedente di cui al comma 1. Il comando viene disposto con il consenso dell'interessato previo parere favorevole dell'Amministrazione di appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica.
3. Il comando presso i gruppi parlamentari non può avere una durata superiore ai cinque anni, anche non consecutivi, non è cumulabile con aspettative o permessi sindacali e può cessare anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza.
4. Il personale comandato non può conseguire promozioni se non per anzianità, né il comando può costituire titolo di preferenza per la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede nonché per la destinazione ad altre funzioni.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Serizio sanitario nazionale".