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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1993, n. 477

Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-11-1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 gennaio 1994, n. 55 (in G.U. 26/01/1994, n.20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1993)
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Testo in vigore dal:  28-11-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente le controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Nell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data,".