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LEGGE 15 novembre 1993, n. 466

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria.

note: Entrata in vigore della legge: 21/11/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-11-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di lire 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche per la corresponsione dei contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 1991 e 1992.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 39 della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) è il seguente:
"Art. 39 (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta). - Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.
Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno in cui si riferisce il bilancio stesso.
La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso".
- La legge n. 250/1990 reca: "Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa".