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LEGGE 10 novembre 1993, n. 457

Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie.

note: Entrata in vigore della legge: 18/11/1993
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Testo in vigore dal:  18-11-1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GALLO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA:
Il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 25, è ripubblicato il testo del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.