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LEGGE 2 novembre 1993, n. 436

Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di aree metropolitane e di istituzione di nuove province.

note: Entrata in vigore della legge: 23-11-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-11-1993 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroga di termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142
1. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di un ulteriore anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel comma 2 dell'articolo 17 della stessa legge n. 142 del 1990 la
parola: "procede" è sostituita dalle seguenti: "può procedere".
2. Il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito di ulteriori diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 3 dell'articolo 21 della stessa legge n. 142
del 1990 è abrogato.
3. Il termine di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63
della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito sino al 31 dicembre 1994.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 novembre 1993 SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MANCINO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: CONSO

NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge".
- Il testo dell'art. 21, commi 1 e 3 (quest'ultimo abrogato dalla presente legge) della predetta legge n. 142/1990 è il seguente:
"1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'art. 17.
2. (Omissis).
(3. In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente)".
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 63 della medesima legge n. 142/1990 è il seguente:
"1. Ai fini della prima applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.
2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".