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LEGGE COSTITUZIONALE 29 ottobre 1993, n. 3

Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

note: Entrata in vigore della legge: 14-11-1993
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Testo in vigore dal:  14-11-1993

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda

votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 ottobre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO