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LEGGE 12 ottobre 1993, n. 413

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.

note: Entrata in vigore della legge: 31/10/1993
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vigente al 12/09/2024
Testo in vigore dal: 31-10-1993
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Diritto di obiezione di coscienza
  1. I cittadini che, per obbedienza alla  coscienza,  nell'esercizio
del   diritto  alle  liberta'  di  pensiero,  coscienza  e  religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale  dei  diritti  dell'uomo,
dalla  Convenzione  per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai  diritti
civili  e  politici,  si  oppongono alla violenza su tutti gli esseri
viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni
atto connesso con la sperimentazione animale.