stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 399

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/10/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/1993)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-10-1993 al: 4-12-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di parcheggi e di trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Parcheggi
1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della
legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è inserito il seguente:
"3-bis. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente all' 8 agosto 1993, semprechè i comuni provvedano entro il mese di dicembre 1993 alla assegnazione in diritto di superficie delle aree di cui all'articolo 9, comma 4. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma".
3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i problemi delle aree ur- bane di cui al comma 1 del presente articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi.
4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie".
5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:
"5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli".
7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.
8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale.
9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico lo- cale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.