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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell'occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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vigente al 20/09/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2013
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  l'accelerazione  degli  investimenti  a   sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del lavoro  e
della previdenza sociale e dei lavori pubblici,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
                 Programmi di investimento 1993-1995 
 
  1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il CIPE,  anche  mediante
modifica delle proprie procedure, entro novanta giorni dalla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  riesamina  i  programmi
d'intervento previsti dalla normativa vigente al fine  di  verificare
l'esecutivita' dei singoli progetti, di confermarne le priorita' e di
accelerarne l'attuazione. Il CIPE, in sede di verifica, tiene  conto,
nella  determinazione  delle  priorita',  del  grado   di   effettiva
esecutivita' dei progetti,  della  loro  conformita'  agli  strumenti
urbanistici vigenti nonche' dell'importanza degli interventi  per  la
funzionalita' di opere esistenti e non  completate.  Il  CIPE,  nello
stesso termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, ha facolta' di deliberare la revoca,  da  disporsi,
nei successivi venti giorni, con decreto del Ministro competente, dei
finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non  sia
stata avviata o la cui prosecuzione  risulti  non  conveniente  e  di
destinare le somme disponibili, ad eccezione di quelle  destinate  ad
interventi di tutela ambientale di cui all'articolo 13, comma 2,  del
presente  decreto,  ad  opere  affidabili  per   l'esecuzione   entro
centottanta giorni dalla data della delibera  del  CIPE  stesso,  con
priorita'  per  quelle  dislocate  nelle  aree  di   crisi   di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,  n.236,  e
nelle aree colpite dagli  eventi  alluvionali  del  settembre-ottobre
1993. Nella riallocazione delle risorse il CIPE segue, di massima, il
criterio di compensare  temporalmente,  nel  triennio  1993-1995,  le
eventuali  modificazioni  settoriali  e  territoriali   della   spesa
inizialmente prevista. 
  2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1,  vengono  trasmesse
alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di  legge
finanziaria per  il  1994  viene  data  analitica  indicazione  delle
variazioni apportate al bilancio  per  il  1993  e  per  il  triennio
1993-95 in esecuzione del presente decreto. 
  3. Gli importi derivanti dalle revoche  di  cui  al  comma  1  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con
decreto del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli  di
spesa. I mutui concessi dalla Cassa depositi e  prestiti  in  base  a
leggi speciali che prevedono l'ammortamento  a  totale  carico  dello
Stato e per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano dato inizio
ai lavori entro un triennio dalla concessione  o  abbiano  dichiarato
l'impossibilita' all'esecuzione dell'opera, con decreto del  Ministro
del tesoro, adottato  di  concerto  con  il  Ministro  competente  in
materia,  sono  revocati,  ovvero  devoluti  allo   stesso   soggetto
mutuatario per il finanziamento totale  o  parziale  di  altre  opere
pubbliche urgenti. Le  risorse  che  si  renderanno  disponibili  per
effetto delle revoche di cui al  periodo  precedente  possono  essere
riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del   bilancio   e   della
programmazione economica, adottato di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, a comuni, province e comunita'  montane,  consorzi  tra  enti
locali, aziende speciali e societa' a  prevalente  capitale  pubblico
locale, per l'esecuzione  di  opere  pubbliche  urgenti,  nei  limiti
temporali  e  finanziari   residui   sui   mutui   revocati,   previa
restituzione  da  parte  degli  originari   mutuatari   delle   somme
eventualmente erogate. ((23)) 
  4. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo  3  aprile
1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: 
  " 1. Il commissario di cui all'articolo 19,  compiuta,  sulla  base
del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19  dicembre
1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi
compresi nei programmi triennali e nei piani  annuali  di  attuazione
approvati dal CIPE, identifica quelli  i  cui  lavori  non  risultino
ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30  novembre
1993 e le cui procedure di affidamento in appalto non siano in  corso
alla medesima data e ne da' comunicazione al Ministro del bilancio  e
della  programmazione  economica,  il   quale   provvede   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.  415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.  488.
In tal caso il commissario provvede alla rescissione del contratto ai
sensi dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,  allegato
F". 
   "3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla  data  del  30
settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario  ne  da'
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, che provvede ai sensi del comma 1". 
  5. All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.  498,  dopo  il
comma 6 e' inserito il seguente: 
  "6-bis. Per la realizzazione di opere  immediatamente  cantierabili
nell'ambito degli interventi di cui al comma 1,  che  risultino  gia'
aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a  seguito  di  regolari
gare di appalto e non attuate per carenza di  stanziamenti  pubblici,
gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori  pre-
via conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari
e/o bancari che si impegnino ad anticipare le  somme  occorrenti.  Al
rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi  della
gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformita' ai criteri
di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone
per lo scopo uno schema di contratto tipo". 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma  7)
che  "Le  risorse  disponibili  per  gli  interventi   recati   dalle
autorizzazioni di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  2,  allegato  alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati".