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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2024)
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vigente al 13/10/2024
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Testo in vigore dal: 1-12-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n.  142,  concernente
l'attuazione della direttiva  n.  89/646/CEE  del  Consiglio  del  15
dicembre 1989; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1993; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 1993; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  i  Ministri  di  grazia  e  giustizia,  delle  finanze,
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,   per    il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e  per
il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: 
    a) "autorita' creditizie" indica  il  Comitato  interministeriale
per il credito e il risparmio,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e la Banca d'Italia; 
    a-bis) «autorita' di risoluzione» indica la Banca d'Italia ((o il
Comitato di Risoluzione  Unico  stabilito  dal  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  nell'ambito  del
riparto di competenze definite dal  medesimo  regolamento,))  nonche'
un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di
risoluzione; 
    b)   "banca"   indica   l'impresa    autorizzata    all'esercizio
dell'attivita' bancaria; 
    ((b-bis) «BCE» indica la Banca centrale europea;)) 
    c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il  credito  e
il risparmio; 
    d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e  la
borsa; 
    d-bis) "COVIP" indica  la  commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione; 
    e)   "IVASS"   indica   l'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
    e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza  unica,  ossia  il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita'
nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; 
    e-ter) "Disposizioni del  MVU"  indica  il  regolamento  (UE)  n.
1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 
    e-quater) «UIF» indica l'Unita' di informazione  finanziaria  per
l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231; 
    ((e-quinquies) «MRU»: indica il Meccanismo di risoluzione  unico,
ossia il sistema di risoluzione istituito ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  composto
dal Comitato di Risoluzione Unico  e  dalle  autorita'  nazionali  di
risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;)) 
    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72; 
    g) "Stato dell'Unione europea" indica lo Stato membro dell'Unione
europea; 
    g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato dell'Unione europea  in
cui la banca,  l'IMEL  o  l'IP  e'  stato  autorizzato  all'esercizio
dell'attivita'; 
    g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato dell'Unione europea  nel
quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; 
    h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea; 
    h-bis) "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
    1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita  con  regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
    2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali  e  professionali,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1094/2010; 
    3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari  e  dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
    4) "Comitato congiunto": il Comitato  congiunto  delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
    5) "CERS": Comitato europeo per il rischio  sistemico,  istituito
dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
    6) "Autorita' di vigilanza  degli  Stati  membri":  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010; 
    h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno  Stato  dell'Unione
europea  la  cui  moneta  e'  l'euro  o  che  abbia  instaurato   una
cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU; 
    i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. 
    l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o  piu'
fra  le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,  sulle  imprese  di
investimento,  sugli  organismi  di   investimento   collettivo   del
risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari. 
  l-bis) «autorita' antiriciclaggio» indica le autorita' responsabili
della  vigilanza  sui  soggetti  obbligati  di  cui  all'articolo  2,
paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849, ai fini  del
rispetto degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; 
  l-ter)  «autorita'  di  vigilanza  su  base   consolidata»   indica
l'autorita'  di  vigilanza  su   base   consolidata   come   definita
all'articolo 4, paragrafo  1,  punto  41,  del  regolamento  (UE)  n.
575/2013; 
    m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; 
    b) "banca dell'Unione europea": la banca  avente  sede  legale  e
amministrazione centrale in un  medesimo  Stato  dell'Unione  europea
diverso dall'Italia; 
    c) "banca di Stato terzo": la banca avente  sede  legale  in  uno
Stato terzo; 
    d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2,
n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la
vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; 
    d-bis) "soggetto meno significativo": i  soggetti,  sottoposti  a
vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla  lettera
d); 
    e) "succursale": una sede che costituisce una  parte,  sprovvista
di personalita' giuridica,  di  una  banca,  un  istituto  di  moneta
elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua  direttamente,
in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato; 
    f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 
      1) raccolta di  depositi  o  di  altri  fondi  con  obbligo  di
restituzione; 
      2) operazioni di prestito (compreso in particolare  il  credito
al consumo, il credito con  garanzia  ipotecaria,  il  factoring,  le
cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale
incluso il "forfaiting"); 
      3) leasing finanziario; 
      4) prestazione di servizi di pagamento. 
      5) emissione e gestione  di  mezzi  di  pagamento  ("travellers
cheques", lettere di credito), nella misura  in  cui  quest'attivita'
non rientra nel punto 4; 
      6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
      7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: 
      -  strumenti   di   mercato   monetario   (assegni,   cambiali,
certificati di deposito, ecc.); 
      - cambi; 
      - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
      - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
      - valori mobiliari; 
      8) partecipazione alle emissioni di  titoli  e  prestazioni  di
servizi connessi; 
      9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria,
di strategia industriale e di questioni connesse, nonche'  consulenza
e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 
      10) servizi di  intermediazione  finanziaria  del  tipo  "money
broking"; 
      11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
      12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
      13) servizi di informazione commerciale; 
      14) locazione di cassette di sicurezza; 
      15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di  adattamento
assunte dalle autorita' dell'Unione europea, sono aggiunte all'elenco
allegato alla seconda direttiva in materia creditizia  del  Consiglio
delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
    g) "intermediari finanziari":  i  soggetti  iscritti  nell'elenco
previsto dall'art. 106. 
    h) "stretti legami": i rapporti  tra  una  banca  e  un  soggetto
italiano o estero che: 
      1) controlla la banca; 
      2) e' controllato dalla banca; 
      3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 
      4) partecipa al capitale della banca in misura pari  almeno  al
20% del capitale con diritto di voto; 
      5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20%  del
capitale con diritto di voto. 
    h-bis) "istituti di  moneta  elettronica":  le  imprese,  diverse
dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
    h-bis.1) "istituti di moneta  elettronica  dell'Unione  europea":
gli  istituti  di   moneta   elettronica   aventi   sede   legale   e
amministrazione centrale in  uno  stesso  Stato  dell'Unione  europea
diverso dall'Italia; 
    h-ter) 'moneta  elettronica':  il  valore  monetario  memorizzato
elettronicamente,   ivi   inclusa   la   memorizzazione    magnetica,
rappresentato da un credito  nei  confronti  dell'emittente  che  sia
emesso  per  effettuare  operazioni  di   pagamento   come   definite
all'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11,  e  che  sia  accettato  da  persone  fisiche  e
giuridiche   diverse   dall'emittente.   Non    costituisce    moneta
elettronica: 
      1) il valore monetario  memorizzato  sugli  strumenti  previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera  m),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      2)  il  valore  monetario  utilizzato  per  le  operazioni   di
pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
    h-quater) 'partecipazioni': le  azioni,  le  quote  e  gli  altri
strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o
comunque i diritti previsti dall'articolo  2351,  ultimo  comma,  del
codice civile; 
    h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21. 
    h-sexies) 'istituti di  pagamento:'  le  imprese,  diverse  dalle
banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare
i servizi di pagamento; 
    h-septies)  'istituti  di  pagamento  dell'Unione  europea':  gli
istituti di pagamento aventi sede legale e  amministrazione  centrale
in uno stesso Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
     h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 
      1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto
di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di
un conto di pagamento; 
      2) servizi che permettono prelievi in contante da un  conto  di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento; 
      3)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento,   incluso   il
trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il  prestatore
di  servizi  di  pagamento  dell'utilizzatore  o  presso   un   altro
prestatore di servizi di pagamento: 
        3.1) esecuzione di addebiti  diretti,  inclusi  gli  addebiti
diretti una tantum; 
        3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
        3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 
      4)  esecuzione  di  operazioni  di  pagamento  quando  i  fondi
rientrano in una linea di credito accordata  ad  un  utilizzatore  di
servizi di pagamento: 
        4.1) esecuzione di addebiti  diretti,  inclusi  gli  addebiti
diretti una tantum; 
        4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
        4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 
      5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento  di
operazioni di pagamento; 
      6) rimessa di denaro; 
      7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 
      8) servizi di informazione sui conti; 
    h-octies) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218; 
    h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano
sulla   base   di   rapporti   che   ne   determinano   l'inserimento
nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato. 
    i) "punto di contatto  centrale":  il  soggetto  o  la  struttura
designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o  dagli
istituti di pagamento dell'Unione europea che operano sul  territorio
della  Repubblica  in  regime  di  diritto  di  stabilimento,   senza
succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater; 
  3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami prevista dal  comma  2,  lettera  h),  al  fine  di
evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni
di vigilanza. 
  3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente  decreto
legislativo che fanno riferimento al  consiglio  di  amministrazione,
all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al
consiglio di gestione ed ai suoi componenti; 
  3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente  decreto
legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale,  ai  sindaci
ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano  anche
al consiglio di sorveglianza ed al comitato per  il  controllo  sulla
gestione e ai loro componenti. 
  3-quater. Se non diversamente disposto, ai  fini  della  disciplina
dei servizi di  pagamento,  nel  presente  decreto  si  applicano  le
definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.