DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
vigente al 29/05/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-1-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 119 
               Comunicazioni periodiche alla clientela 
 
  1. Nei contratti di durata i soggetti  indicati  nell'articolo  115
forniscono al cliente, in forma scritta  o  mediante  altro  supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla  scadenza
del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione
chiara in merito allo svolgimento del rapporto.  Il  CICR  indica  il
contenuto e le modalita' della comunicazione. 
  2. Per i rapporti regolati in conto corrente  l'estratto  conto  e'
inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del  cliente,
con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. 
  3. In mancanza di opposizione scritta da  parte  del  cliente,  gli
estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela  si
intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 
  4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che
subentra  nell'amministrazione  dei  suoi  beni  hanno   diritto   di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine  e  comunque  non
oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente  a  singole
operazioni poste in  essere  negli  ultimi  dieci  anni.  Al  cliente
possono essere ((addebitati)) solo i  costi  di  produzione  di  tale
documentazione.((38)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto".