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DECRETO-LEGGE 27 settembre 1993, n. 382

Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/10/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 1993, n. 468 (in G.U. 20/11/1993, n.273).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/1999)
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Testo in vigore dal:  29-10-1993 al: 17-3-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare integrazioni e modifiche alla normativa vigente in materia di sostegno alle vittime di richieste di natura estorsiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Richieste estorsive successive al danno cagionato
1. Nel comma 2, lettera a), dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dopo le parole: "a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva" sono inserite le seguenti: "avanzate anche successivamente ai fatti delittuosi".