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DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 373

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante calcolo delle pensioni per i nuovi assunti.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993
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Testo in vigore dal:  8-10-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Per i lavoratori di prima occupazione privi di anzianità assicurativa al 1 gennaio 1993 iscritti, dalla predetta data, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, la retribuzione pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa. Al fine di tener conto delle possibili variazioni delle condizioni del rapporto di lavoro per la determinazione della retribuzione media pensionabile non sono prese in considerazione le retribuzioni, rivalutate ai sensi del comma 3, di importo inferiore del 20 per cento rispetto alla media delle retribuzioni relative ai suddetti anni di contribuzione, fatta salva, per gli anni non considerati al predetto fine, la percentuale annua di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile, prevista dai singoli ordinamenti. L'esclusione del numero delle retribuzioni, che fanno base di calcolo, non potrà, comunque, risultare superiore al 25 per cento degli anni coperti di contribuzione.
2. I criteri di cui al comma 1 trovano applicazione per la determinazione del reddito pensionabile dei lavoratori autonomi, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, che, successivamente a tale data, hanno iniziato l'attività lavorativa con conseguente iscrizione alla relativa gestione previdenziale dell'INPS.
3. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici dei soggetti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, rispettivamente per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi e per gli iscritti alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive della predetta assicurazione.
4. Per i soggetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, occupati successivamente al 31 dicembre 1992 ed iscritti alla relativa gestione pensionistica, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, intendendosi il requisito delle retribuzioni giornaliere ivi previsto fissato nella misura
di 1900.
5. Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, dipendente da aziende di navigazione aerea, di cui alla legge 31 ottobre 1988, n. 480, e per gli iscritti all'INPGI, il valore percentuale di cui al comma 2 è stabilito nella misura del 10 per cento. L'esclusione del numero delle retribuzioni, che fanno base di calcolo, non potrà, comunque, risultare superiore al 35 per cento del numero di anni coperti di contribuzione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" è il seguente:
"Art. 3. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, salvaguardando i diritti quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e di garantire, in base alla disposizioni di cui all'articolo 38 della Costituzione e ferma restando la pluralità degli organismi assicurativi, trattamenti pensionistici obbligatori omogenei, nonché di favorire la costituzione, su base volontaria, collettiva o individuale, di forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)-n) (omissis);
o) estensione della disciplina dell'assicurazione genrale obligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, limitatamente ai lavoratori di nuova assunzione privi di anzianità assicurativa, con riferimento del calcolo della pensione alla contribuzione dell'intera vita lavorativa adeguata secondo i criteri di cui alla lettera h), alle forme pensionistiche esclusive e sostitutive del regime generale, nei limiti compatibili con le specifiche peculiarità e le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro delle singole categorie; estensione del riferimento all'intera vita contributiva ai lavoratori autonomi limitatamente alle attività iniziate successivamente al 31 dicembre 1992, che diano luogo a nuova iscrizione alla rispettiva gestione, secondo criteri e correttivi equipollenti a quelli previsti per i lavoratori dipendenti".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, recante: "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
"Art. 3 (Retribuzione pensionabile). - 5. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo, le retribuzioni di cui all'art. 3, comma 11, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di cui all'art. 3, comma 6, e all'art. 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono rivalutati in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT. Ai predetti redditi e retribuzioni si applica altresì un aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni e dei redditi pensionabili".
"Art. 7 (Retribuzione pensionabile). - 4. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui al presente articolo le retribuzioni pensionabili previste dai singoli ordinamenti sono rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono a quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili".
- Il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante: "Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo", all'art. 3 così recita:
"Art. 3. - Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie:
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni;
3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
4) registi teatrali e cinematografici, aiuto registi;
5) direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri;
6) direttori di scena e di doppiaggio;
7) direttori d'orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d'orchestra;
9) tersicorei, coristi, ballerini e figuranti;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e della Radio audizioni Italia;
13) arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parucchieri;
15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine, di sale cinematografiche.
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'obbligo della iscrizione all'Ente potrà essere esteso ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo non contemplate dal precedente comma.
Il consiglio di amministrazione può dichiarare esclusi dall'obbligo dall'iscrizione all'Ente, limitatamente all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati, per la loro prevalente attività, alla iscrizione presso altro ente".
All'art. 3 di cui sopra sono state apportate in sede di ratifica, con legge 29 novembre 1952, n. 2388, le seguenti modificazioni:
alle parole: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie", sono aggiunte le parole: "di qualsiasi nazionalità";
alla categoria n. 5, sono aggiunte le parole: "segretari di edizione".
alla categoria n. 8 sono aggiunte le parole: "orchestrali e bandisti".
sono aggiunte le seguenti categorie:
"20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati;
"21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; addetti agli impiati sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti".
- L'art. 12, comma 2, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, recante: "Norme in materia di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo" così recita:
"Art. 12. - L'importo annuo della pensione si determina applicando il due per cento al prodotto ottenuto moltiplicando la retribuzione giornaliera pensionabile per il numero complessivo dei contributi giornalieri effettivi e figurativi versati ed accreditati tra la data della prima iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e quella di decorrenza della pensione medesima.
La retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle 540 retribuzioni giornaliere più elevate tra quelle assoggettate a contribuzione effettiva in costanza di lavoro e quelle relative alla contribuzione figurativa.
Per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1957 ed il 1 gennaio del quinto anno anteriore a quello di decorrenza della pensione, le retribuzioni effettive in costanza di lavoro e figurative sono adeguate applicando alle singole retribuzioni giornaliere le variazioni medie annue dell'indice del costo della vita, calcolato dall'istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, per il periodo suddetto.
Qualora il numero complessivo delle giornate di contribuzione effettiva in costanza di lavoro e figurativa che hanno concorso al perfezionamento del diritto a pensione sia inferiore a 540, la retribuzione giornaliera pensionabile è costituita dalla media aritmetica delle retribuzioni risultanti dall'adeguamento delle retribuzioni corrispondenti ai contributi giornalieri esistenti, effettuato con i criteri di cui al precedente comma.
Per il periodo dal 1957 al 1969 l'indice annuo del costo della vita, di cui al precedente terzo comma, è indicato nell'allegata tabella A.
Per la determinazione della misura delle retribuzioni anteriori al 1 gennaio 1957 e negli altri casi in cui non sia possibile accertare le retribuzioni soggette a contribuzione direttamente dai documenti in possesso dell'ente, come pure ai fini della determinazione delle retribuzioni corrispondenti ai contributi figurativi, si fa riferimento ai contributi base giornalieri, desumendo da questi le corrispondenti retribuzioni per mezzo dell'allegata tabella B, effettuando l'adeguamento per i periodi successivi all'entrata in vigore del presente decreto con i criteri di cui al precedente terzo comma.
Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile non si prendono in considerazione, per la parte eccedente le retribuzioni giornaliere superiori alla penultima classe della tabella F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, aumentata del 5 per cento.
A favore dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, che possano far valere annualmente almeno 50 contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o figurativi, sono accreditati, di ufficio, 50 contributi giornalieri fino a raggiungere un massimo di 240 contributi giornalieri annui, comprendendo, in quest'ultino numero, anche le contribuzioni derivanti all'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo da altre forme di assicurazioni sociali.
Ad ogni contributo giornaliero accreditato d'ufficio si attribuisce una retribuzione giornaliera pari a quella desumibile dalla media delle retribuzioni corrispondenti ai contributi effettivi e figurativi esistenti nell'anno in considerazione.
Non si procede all'accreditamento d'ufficio previsto nei commi precedenti negli anni in cui la retribuzione complessiva percepita dal lavoratore, rivalutata secondo i criteri previsti dai commi secondo e terzo del presente articolo superi la retribuzione che si ottiene moltiplicando per 300 l'importo relativo al limite massimo della 26a classe della tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
I contributi accreditati d'ufficio a norma dei precedenti commi sono utili anche ai fini della determinazione del diritto a tutte le prestazioni ad eccezione di quelle previste dall'art. 6, comma terzo, dall'art. 8 e dall'art. 9, comma secondo.
L'importo delle pensioni liquidabili secondo le presenti norme non può essere inferiore a quello dei trattamenti minimi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti semprechè siano dovuti, né superiore all'importo massimo delle pensioni liquidabili dall'assicurazione medesima in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva.
Alle pensioni erogate dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo si applica il disposto della legge 20 marzo 1968, n. 369.
Per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1976 l'aliquota indicata al primo comma del presente articolo è ridotta all'1,85 per cento".
- La legge 31 ottobre 1988, n. 480, recante: "Modificazioni della normativa relativa al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1988.
- L'art. 3, commi 1 e 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, così recitano:
"Art. 3. - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua pensionabile è determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo e quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, incrementati dai periodi contributivi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente al decorrenza della pensione.
2-3 (Omissis).
4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S. che, al 31 dicembre 1992, abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni".
- L'art. 7, comma 1, del predetto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, così recita: "1. Per i lavoratori iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, che alla data del 31 dicembre 1992 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, i periodi di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, stabiliti dalla normativa vigente alla predetta data, sono incrementati dai periodi che intercorrono tra la predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione".