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LEGGE 12 agosto 1993, n. 301

Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.

note: Entrata in vigore della legge: 1/9/93 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-9-1993 al: 15-4-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A s s e n s o
1. La donazione delle cornee è gratuita. È consentito il prelievo delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione.
2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso è espresso dai rispettivi rappresentanti legali.