stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 agosto 1993, n. 301

Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea.

note: Entrata in vigore della legge: 1/9/93 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/1999)
nascondi
Testo in vigore dal: 16-4-1999
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                            A s s e n s o 
 
  1. La donazione delle cornee e' gratuita. E' consentito il prelievo
delle cornee da cadavere quando si sia ottenuto l'assenso del coniuge
non legalmente separato o, in mancanza, dei  figli  se  di  eta'  non
inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi  ultimi,  dei  genitori,
salvo che il soggetto deceduto non  abbia  in  vita  manifestato  per
iscritto il rifiuto alla donazione. 
  2. Per gli interdetti e per i minorenni l'assenso e'  espresso  dai
rispettivi rappresentanti legali. 
                                                                ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 1 aprile 1999, n. 91 ha disposto (con l'art. 27, comma 2) che
"L'articolo 1 della legge 12 agosto  1993,  n.  301,  e'  abrogato  a
decorrere dalla data di cui all'articolo 28, comma 2". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 2) che  "Le  disposizioni
previste dall'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla  data
di  attivazione  del  sistema  informativo  dei  trapianti   di   cui
all'articolo 7".