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LEGGE 14 luglio 1993, n. 238

((Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.))

note: Entrata in vigore della legge: 4/8/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/2021)
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Testo in vigore dal: 7-11-2021
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                     PROMULGA la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1.  Il  Ministro  dei  trasporti  trasmette  al   Parlamento,   per
l'espressione  del  parere  da  parte  delle  commissioni  permanenti
competenti per materia, prima  della  stipulazione  con  le  Ferrovie
dello Stato S.p.a., ((...)) i contratti di  servizio,  corredati  dal
parere,  ove  previsto,  del  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione   economica   nel   trasporto   (CIPET),   ai    sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno  1991,  n.
186. 
  2. Le  commissioni  parlamentari  competenti  esprimono  un  parere
motivato sui contratti di cui al comma 1 nel  termine  perentorio  di
trenta giorni dalla data di assegnazione. 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152)). 
  3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle
due Camere sullo stato di attuazione dei contratti ((di servizio)). 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 14 luglio 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: CONSO