stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 giugno 1993, n. 206

Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

note: Entrata in vigore della legge: 27-6-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2004)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-6-1993 al: 5-5-2004
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Natura della società concessionaria
1. La società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiotelevisivo ha la natura di società per azioni; essa è soggetta alla disciplina delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 2461 del codice civile stabilisce che le disposizioni sulle società per azioni si applichino anche alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.