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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 15 dicembre 1992, n. 579

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul cap. 1573 dello stato di previsione del Ministero concernente: "Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per lo svolgimento di attività relative al progresso della meteorologia ed ecologia agraria".

note: Entrata in vigore del decreto: 25/6/1993
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  25-6-1993

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e asusili finanziari;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge di bilancio 31 dicembre 1991, n. 416;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale n. 376 del 25 maggio 1992, concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti;
Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione di agevolazioni contributive in riferimento all'entità della spesa prevista sul cap. 1573 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, concernente: "Contributi ad enti, istituti ed associazioni per studi ed iniziative a carattere divulgativo inerenti a problemi agricoli di interesse nazionale e per lo svolgimento di attività relative al progresso della meteorologia ed ecologia agraria";
Visto il parere n. 743/92 espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 23 luglio 1992, col quale non sono stati mossi rilievi sul contenuto di uno schema di regolamento proposto in attuazione dell'art. 12 della citata legge n. 241/1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 17265/54977 del 15 dicembre 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri e priorità
1. I procedimenti amministrativi relativi alla concessione dei contributi di cui al capitolo 1573 richiamato nelle premesse, sono definiti secondo i criteri e le priorità indicati nei successivi commi.
2. Sono ammessi a contributo i programmi presentati da enti, istituti ed associazioni per la realizzazione di studi ed iniziative a carattere divulgativo, che riguardano problemi agricoli di rilevanza nazionale, nonché iniziative relative allo svolgimento di attività attinenti al progresso della meteorologia ed ecologia agraria.
3. Saranno finanziati i programmi che maggiormente corrispondono agli obiettivi ed alle finalità della politica agricola ed agro- alimentare nazionale e, prioritariamente, quelli presentati dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, da altri enti pubblici, nonché da enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro.
4. Le percentuali di contributo e le relative anticipazioni saranno corrisposte, sulla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti massimi di seguito specificati:
a) enti pubblici fino al 95%, con anticipazioni non superiori al 50% del contributo previsto senza presentazione di garanzia;
b) enti, istituti ed associazioni senza fini di lucro fino all'80%, con anticipazioni non superiori al 40% del contributo previsto previa presentazione di idonea garanzia;
c) altri enti, istituti ed associazioni fino al 75%, con anticipazioni non superiori al 30% del contributo previa presentazione di idonea garanzia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 18 agosto 1990:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- La legge n. 468/1978, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978 e riguarda norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
- Il regolamento adottato con D.M. n. 376/1992 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1992.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta seficiale.