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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 dicembre 1992, n. 577

Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attività svolte all'estero e per i residenti all'estero.

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Testo in vigore dal:  4-6-1993

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante "Disposizioni di- verse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993";
Visto in particolare l'art. 7, comma 4, della predetta legge, che prevede l'emanazione di norme regolamentari di attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 dell'articolo stesso;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 3, che, nel fissare i criteri per l'emanazione dei regolamenti ministeriali, stabilisce che gli stessi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Adunanza Generale del 4 giugno 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1/1.14/31890.4.14.13 del 28 luglio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione personale
1. La norma di cui all'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si applica sia ai lavoratori dipendenti, compresi i minatori, sia ai lavoratori autonomi, in analogia con quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
La legge n. 407/1990, reca: "Disposizione diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993".
Si trascrive il testo dell'intero art. 7 di detta legge:
"Art. 7 (Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero). - 1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:
'I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non infeiore a un annò.
2. Al sesto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: 'né alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionalè. Sono altresì abrogati all'ottavo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'art. 23-quinquies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: 'nonché fuori del territorio nazionalè e l'art.
9- bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensionati residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1 gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 407/1990 si veda in nota alle premesse.