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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 dicembre 1992, n. 577

Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attività svolte all'estero e per i residenti all'estero.

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Testo in vigore dal: 4-6-1993
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante "Disposizioni  di-
verse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993";
  Visto  in  particolare l'art. 7, comma 4, della predetta legge, che
prevede l'emanazione di norme regolamentari di  attuazione  dell'art.
8,  comma  2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal
comma 1 dell'articolo stesso;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17,
comma 3, che, nel fissare i criteri per l'emanazione dei  regolamenti
ministeriali,  stabilisce che gli stessi debbano essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  Adunanza
Generale del 4 giugno 1992;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 1/1.14/31890.4.14.13 del 28 luglio 1992);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                   Campo di applicazione personale
  1. La norma di cui all'art. 7, comma 1,  della  legge  29  dicembre
1990,  n.  407,  si  applica sia ai lavoratori dipendenti, compresi i
minatori, sia ai lavoratori autonomi, in analogia con quanto disposto
dal comma 3 dello stesso articolo.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             La  legge  n.  407/1990, reca: "Disposizione diverse per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica  1991-1993".
          Si trascrive il testo dell'intero art. 7 di detta legge:
             "Art.  7  (Trattamenti  pensionistici  per  le attivita'
          svolte all'estero e per i residenti all'estero).  -  1.  Il
          secondo  comma  dell'art.  8 della legge 30 aprile 1969, n.
          153, e' sostituito dal seguente:
              'I trattamenti minimi di cui al precedente  comma  sono
          dovuti  anche  ai  titolari  di pensione il cui diritto sia
          acquisito in virtu' del cumulo dei periodi  assicurativi  e
          contributivi    previsto    da    accordi   o   convenzioni
          internazionali  in  materia  di  assicurazione  sociale,  a
          condizione   che   l'assicurato   possa  far  valere  nella
          competente     gestione     pensionistica     un'anzianita'
          contributiva in costanza di rapporto di  lavoro  svolto  in
          Italia non infeiore a un anno'.
             2.   Al   sesto  comma  dell'art.  20  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 27 aprile 1968,  n.  488,  come
          sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
          sono  abrogate  le parole: 'ne' alle pensioni corrisposte a
          coloro che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di
          terzi  fuori  del  territorio  nazionale'.  Sono   altresi'
          abrogati  all'ottavo  comma  dell'art.  22  della  legge 30
          aprile 1969, n.  153, inserito dall'art.  23-quinquies  del
          decreto-legge  30  giugno  1972,  n.  267,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge  11  agosto  1972,  n.  485,  le
          parole:  'nonche'  fuori del territorio nazionale' e l'art.
          9-  bis  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11 novembre
          1983, n. 638.
             3.  A  decorrere  dal  1   gennaio  1991,  le   pensioni
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti dei lavoratori dipendenti,
          della  gestione  speciale   minatori   e   delle   gestioni
          previdenziali   dei   lavoratori   autonomi   integrate  al
          trattamento   minimo   erogate   a   pensionati   residenti
          all'estero,  liquidate  con  il regime della totalizzazione
          dei periodi assicurativi italiani  relativi  ad  anzianita'
          contributive  in costanza di rapporto di lavoro inferiori a
          un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1
          gennaio 1991 fino a quando l'importo  dell'integrazione  al
          trattamento  minimo  non venga assorbito dalla perequazione
          della pensione base.
             4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari
          esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di
          attuazione  del  secondo  comma  dell'art. 8 della legge 30
          aprile 1969, n.  153,  come  sostituito  dal  comma  1  del
          presente articolo".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 7 della legge n. 407/1990 si
          veda in nota alle premesse.