stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
nascondi
Testo in vigore dal:  20-5-1993 al: 19-7-1993
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Fondo per l'occupazione
1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali:
a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88;
b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.
2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.
4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.
5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.
6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.