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DECRETO-LEGGE 13 aprile 1993, n. 107

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/04/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/1993)
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Testo in vigore dal:  16-4-1993 al: 19-4-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché talune indifferibili modifiche alla disciplina del soggiorno dei cittadini extracomunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure alternative alla detenzione
a) nel comma 2 sono aggiunte le seguenti parole:
", primo e secondo periodo"; sono altresì soppresse le parole: "in relazione al luogo di detenzione del condannato";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2- bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal procuratore nazionale antimafia, dal questore e dal direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.";
c) nel comma 3- bis sono soppresse le parole: "in relazione al luogo di detenzione o internamento";
d) dopo il comma 3- bis è aggiunto il seguente:
"3- ter. Alla concessione della liberazione anticipata e degli altri benefici di cui al comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'articolo 665 del codice di procedura penale. Il comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e il questore di cui ai commi precedenti sono individuati in relazione al luogo in cui ha sede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza.".