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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 novembre 1992, n. 575

Regolamento recante l'istituzione dell'Albo delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, in attuazione dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/4/1993
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Testo in vigore dal:  23-4-1993

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese ed in particolare gli articoli 2, comma 3, e 5;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 18 giugno 1992;
Considerato che non si ritiene di aderire alle osservazioni contenute nel predetto parere in merito ai requisiti di esperienza degli amministratori, che devono essere individuati, per garantire un'uniforme disciplina della materia, in quelli di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge citato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 91246 del 29 settembre 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione dell'Albo e definizioni
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, che di seguito sarà denominata "legge", è istituito, presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'"Albo delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", in seguito denominato Albo.
2. Il presente decreto si applica alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, di seguito denomi- nate S.F.I.S., di cui all'art. 2 della legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 2 della legge n. 317/1991 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) è così formulato:
"Art. 2. (Società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo).
- 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.
2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.
3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9.
4. Il decreto di cui al comma 3 determina:
a) le modalità della domanda di iscrizione all'albo e dell'iscrizione medesima;
b) i requisiti della società, dei suoi amministratori, dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza, dei componenti il collegio sindacale, nonché dei soggetti che esercitano il controllo della società stessa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
c) l'ammontare minimo del capitale sociale, i limiti dell'indebitamento, i rapporti tra il patrimonio netto e l'ammontare degli investimenti in partecipazioni;
d) le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), ai fini dell'iscrizione all'albo;
e) le modalità applicative del vincolo di temporaneità delle partecipazioni assunte.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) l'elenco delle società iscritte all'albo di cui al comma 3.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla vigilanza di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.
- Il D.L. n. 143/1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/1991 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1991) reca: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio". Il comma 3 dell'art. 6 di detto decreto così recita: "Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza dei Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 317/1991 si veda in nota al titolo.