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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 agosto 1992, n. 574

Regolamento recante norme sui criteri per la classificazione degli alloggi di servizio in temporanea concessione.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/4/1993
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  21-4-1993

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante: "Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia", inserito dalla legge di conversione 20 novembre 1987, n. 472, il quale estende alla Polizia di Stato il disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 1› dicembre 1986, n. 831, concernente "Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze opera- tive delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza";
Visti gli articoli 7 e 8 della predetta legge 1› dicembre 1986, n. 831;
Vista la legge 1› aprile 1981, n. 121;
Visti gli articoli 51, 52 e 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1986;
Sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 559/LEG/290/402 del 30 luglio 1992;
ADOTTA

il

seguente regolamento per la concessione di alloggi di servizio in temporanea concessione

Art. 1

Classificazione degli alloggi
e impiego degli alloggi disponibili
1. Gli alloggi di servizio del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato sono classificati nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione degli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera a), è effettuata secondo i criteri e le modalità stabilite con apposito regolamento.
3. La concessione degli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata dal presente regolamento.
4. Gli alloggi di servizio di cui al comma 1, lettera b), sono dati in concessione ogni qualvolta si rendano disponibili. A tal fine, è effettuata, in ogni sede, la ricognizione degli alloggi esistenti e di quelli disponibili con le modalità di volta in volta stabilite dal capo della Polizia.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'art. 9 del D.L. n. 387/1987:
"Art. 9. - 1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 1› dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno, nonché al Comando generale del Corpo della guardia di finanza, rispettivamente, il Dipartimento della pubblica sicurezza, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.
2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'art. 8 della legge 1› dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.
3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri degli organi di rappresentanza del personale previsti dai rispettivi ordinamenti devono essere comunicati rispettivamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri e alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, oltre il quale si intendono acquisiti.
4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'importo rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Rubrica sicurezza pubblica, nella misura del restante 80 per cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per il personale di cui al comma 1.
5. Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1› aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge 1› dicembre 1986".
- Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 831/1986:
"Art. 7. - 1. Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando generale del Corpo, i criteri per la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla lettera a) del comma 1 è autorizzata dal Comando generale del Corpo e decade con la cessazione dell'incarico. Della concessione è data notizia all'Intendenza di finanza competente per territorio.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.
4. Le disposizioni osservate per la concessione degli alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidate e cessano di avere efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art. 8".
"Art. 8. - 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana il regolamento contenente disposizioni per la ripartizione tra ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri degli alloggi di cui alla lettera b) dell'art. 7, le modalità di assegnazione degli alloggi stessi, il calcolo del canone e degli alri oneri, i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti, la formazione delle graduatorie, con particolare riferimento al punteggio, che è determinato in base alla composizione ad al reddito del nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle codizioni di disagio di arrivo in una nuova sede, e la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. Sono comunque a carico del concessionario, che deve provvedersi direttamente, le spese per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, nonché le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione.
Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, nella misura del 20 per cento dell'importo per le pese di manutenzione straordinaria degli alloggi e del restante 80 per cento per la realizzazione, a cura del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, di altri alloggi per il personale del Corpo.
2. Il Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza, è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento di cui al comma 1".
- La legge n. 121/1981 concerne: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza". Il testo della legge, aggiornato alla data della pubblicazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 3, del 10 gennaio 1987.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati pevio parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si trascrive il testo degli articoli 51, 52 e 53 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; approvato con D.P.R. n. 782/1985:
"Art. 51 (Alloggi di servizio individuali). - Presso ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, ove sussista la disponibilità, viene dato in concessione onerosa al titolare, con provvedimento del capo della Polizia, un alloggio di servizio individuale per le esigenze del medesimo e della sua famiglia. L'alloggio deve essere rilasciato dall'occupante non oltre il sessantesimo giorno dalla cessazione dell'incarico che ha dato titolo alla concessione".
"Art. 52 (Alloggi individuali). - Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, gli alloggi individuali dei quali l'Amministrazione della pubblica sicurezza dispone a qualsiasi titolo anche al di fuori degli uffici, reparti o istituti o nelle loro pertinenze, possono essere dati in concessione onerosa al personale della Polizia di Stato che ne faccia richiesta.
L'assegnazione compete alla commissione di cui all'art. 53 secondo le modalità e criteri, stabiliti da apposito decreto del Ministro dell'interno, che devono tener conto, in particolare, delle funzioni svolte dall'interessato e delle situazioni personali e familiari.
È in ogni caso vietato al personale che occupa l'alloggio di modificare, senza autorizzazione ministeriale, in tutto o in parte, la struttura interna o esterna degli alloggi medesimi.
Gli alloggi individuali devono essere rilasciati entro un mese dal trasferimento ad altra sede o dalla cessazione dal servizio per qualsiasi causa dell'interessato.
Il termine di cui al precedente comma è prorogato di un anno per i familiari delle "vittime del dovere" di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, purché conviventi con il dipendente al momento del decesso di quest'ultimo".
"Art. 53 (Commissione per la concessione degli alloggi individuali).- Per la concessione degli alloggi individuali al personale della Polizia di Stato è istituita, in ogni provincia, una commissione presieduta dal questore e composta da quattro appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato, di cui due designati dal questore e due designati dai sindacati più rappresentativi a livello provinciale, da scegliersi tra il personale in servizio negli uffici, reparti o istituti nella provincia".
- Il D.P.R. n. 748/1972 concerne: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
- Il D.M. 6 agosto 1986 concerne la determinazione delle modalità ed i criteri per l'assegnazione degli alloggi individuali.