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LEGGE 24 marzo 1993, n. 75

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 25/03/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1993)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-3-1993
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in
materia di imposte sui redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili  di
civile abitazione, di termini  per  la  definizione  agevolata  delle
situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della  ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e  conti
correnti interbancari,  nonche'  altre  disposizioni  tributarie,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 28 febbraio 1992, n. 174, 27 aprile 1992,  n.  269,
19 giugno 1992, n.  316,  e  25  giugno  1992,  n.  319;  restano  in
particolare  validi  ed  efficaci  a  tutti  gli  effetti,   compreso
l'obbligo  di  effettuare  gli  ulteriori  versamenti   rateali,   le
dichiarazioni e le istanze presentate, nonche' i versamenti  eseguiti
entro i termini indicati nel predetto decreto-legge n. 319 del  1992;
dal termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto
decorre quello per la vidimazione dell'inventario di cui all'articolo
2217, terzo comma, del codice civile e all'articolo  15  del  decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  come
modificati dall'articolo 8, commi 2 e  4,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413. Restano altresi' validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 1› febbraio 1992, n. 47,
nonche' dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 244, 26 maggio  1992,  n.
298, 24 luglio 1992, n. 348, 24 settembre 1992, n. 388, e 24 novembre
1992, n. 455, anche ai fini dei successivi adempimenti concernenti le
dichiarazioni annuali ed i relativi controlli, e dell'articolo 5  dei
decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992,  n.  237,  e  20
maggio 1992, n. 293, nonche' del decreto-legge 27 novembre  1992,  n.
462, recante disposizioni urgenti  e  necessarie  per  assicurare  il
funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di  monopolio.
Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle disposizioni recate  dall'articolo  7  del  decreto-  legge  23
gennaio  1993,  n.  16;  i  predetti  rapporti  giuridici  conservano
validita' ed hanno efficacia anche ai fini degli adempimenti da  essi
previsti e delle obbligazioni assunte. 
          AVVERTENZA: 
            Il  decreto-legge  23  gennaio  1993,  n.  16,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          18 del 23 gennaio 1993. 
            A norma dell'art. 15, comma  5,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
            Il testo del decreto-legge coordinato  con  la  legge  di
          conversione sara' pubblicato in supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del giorno 30 aprile 1993.