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DECRETO-LEGGE 11 marzo 1993, n. 58

Interventi urgenti in favore dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-3-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/1993)
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Testo in vigore dal:  11-3-1993 al: 10-5-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della difesa, della sanità e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola
1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: "ventennali" sono sostituite da quelle: "decennali".
2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.