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DECRETO-LEGGE 2 marzo 1993, n. 46

Elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/3/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/1993)
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Testo in vigore dal:  2-3-1993 al: 1-5-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'elargizione a favore dei cittadini vittime di incidenti occorsi durante attività operative ed addestrative delle Forze armate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdono la vita, per effetto di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative ed addestrative svolte dalle Forze armate nell'adempimento di compiti assegnati, è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
2. L'elargizione spetta solo nel caso in cui la vittima o i suoi aventi causa non abbiano in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave.
3. L'elargizione è esente da imposte e non è cumulabile con altre provvidenze pubbliche. Nel caso in cui le famiglie di cui al comma 1 abbiano già ricevuto alla data di entrata in vigore del presente decreto altre pubbliche sovvenzioni, l'elargizione è dovuta fino a conguaglio per la complessiva somma di lire 100 milioni.