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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 novembre 1992, n. 568

Regolamento che predetermina i criteri e le modalità di erogazione agli organismi di normazione UNI e CEI di un contributo annuo forfettario in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/03/1993
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-3-1993

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, ed in particolare l'art. 8, che contempla la possibilità di erogazione di contributi in favore degli organismi italiani di normazione;
Ritenuto necessario predeterminare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi agli organismi italiani di normazione UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano);
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (n. 163538 del 6 novembre 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il contributo annuale agli organismi di normazione tecnica UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano) sarà erogato, dietro presentazione di documentazione probatoria, a parziale copertura delle voci di spesa relative a spese generali, spese per riunioni in ambito comunitario, spese per riunioni in ambito ISO e IEC, spese per quote associative internazionali, investimenti, stampa e diffusione delle norme, personale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 317/1986 (Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) è il seguente:
"Art. 8 (Contributo agli organismi di normalizzazione).
- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi".
- L'art. 12 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è così formulato:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.