DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 1993, n. 40

Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2003)
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Testo in vigore dal: 7-3-1993
al: 11-12-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23  ottobre  1992,
n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri del  tesoro  e  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
               Atti fondamentali soggetti a controllo 
  1. Il controllo di legittimita'  sugli  atti  amministrativi  della
regione, esclusa ogni  diversa  valutazione  dell'interesse  pubblico
perseguito, si esercita sulle seguenti categorie di atti: 
    a)  regolamenti  ed  altri  atti  aventi  contenuto  normativo  a
rilevanza esterna; 
    b) atti generali di indirizzo, di  direttiva,  di  programmazione
economico-finanziaria e di pianificazione territoriale; 
    c) contratti collettivi decentrati di cui all'art. 45,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29; 
    d) piante organiche e relative variazioni; 
    e) atti di disposizione  del  demanio  e  patrimonio  immobiliare
eccedenti l'ordinaria amministrazione; 
    f)  criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di  sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
    g) appalti e concessioni  che  non  siano  previsti  in  atti  di
programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione; 
    h) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla  disciplina
della legge regionale, e concessione degli stessi  non  derivanti  da
piani e programmi; 
    i) atti generali  e  relativi  alla  determinazione  di  tariffe,
canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni,  licenze  ed  altri
analoghi provvedimenti; 
    l) atti e provvedimenti generali  attuativi  delle  direttive  ed
applicativi dei regolamenti della Comunita' economica europea.