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MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 novembre 1992, n. 566

Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/2008)
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Testo in vigore dal:  3-3-1993 al: 20-12-2008
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IL MINISTRO

DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante "Norme sulla navigazione da diporto";
Visto il decreto interministeriale 8 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1976, n. 194;
Ritenuta l'opportunità, ai fini dello snellimento delle procedure e dell'economia dell'azione amministrativa, di istituire una "autorizzazione alla navigazione temporanea" che comprenda quella di prova, dimostrativa e di trasferimento, prevista dall'art. 16 della legge n. 50 del 1971 e disciplinata dal citato decreto ministeriale;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 1032 del 24 settembre 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Navigazione temporanea
1. Ai fini del presente decreto si intende per "navigazione temporanea" quella effettuata allo scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi e dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo ad un altro.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 16 della legge n. 50/1971 è il seguente:
"Art. 16. - Ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ed alle aziende di vendita può essere rilasciata dal capo del circondario marittimo o dalla direzione compartimentale della motorizzazione civile, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dall'art. 8, l'autorizzazione per la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento. L'atto di autorizzazione vale a tutti gli effetti come documento di bordo.
L'imbarcazione o la nave da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata o condotta da persona abilitata e dipendente dell'ente o ditta intestataria dell'autorizzazione medesima".
- Il D.M. 8 luglio 1976, abrogato dall'art. 7 del decreto qui pubblicato, recava: "Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni da diporto".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.