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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 giugno 1992, n. 565

Regolamento recante le modalità di espletamento dei concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/2/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2000)
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Testo in vigore dal:  28-2-1993

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 10 febbraio 1990 che reca, tra l'altro, la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'art. 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1990 che rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle modalità, delle materie di esame e delle prove per l'ammissione ai menzionati profili, ai quali si accede dall'interno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, recante norme per lo snellimento delle procedure concorsuali;
Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1992 sulle dotazioni organiche di qualifiche e profili del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1992 sulle dotazioni organiche territoriali;
Ritenuto di dover disciplinare attraverso apposite disposizioni il passaggio del personale in questione da un profilo professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica funzionale ovvero da un profilo professionale ad altro di una qualifica superiore;
Visto l'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 aprile 1992;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 giugno 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'accesso ai profili professionali di ispettore antincendi coordinatore, ispettore ginnico sportivo coordinatore e coordinatore medico della 9a qualifica funzionale ed ai profili professionali di ispettore antincendi direttore, ispettore ginnico sportivo direttore e direttore medico della 8a qualifica funzionale avviene attraverso il superamento di un colloquio sugli argomenti di cui alla tabella allegata.
2. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 70 del D.P.R. n. 335/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68). è il seguente:
"Art. 70 (Disciplina concorsi interni). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità, le materie d'esame e le prove per l'ammissione ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno".
- Il D.P.C.M. 10 giugno 1986, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1986.
- La legge n. 312/1980 reca: "Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato".
- La legge n. 521/1988 reca: "Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 2:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie e quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.