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DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1993, n. 1

Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/01/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2011)
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Testo in vigore dal:  7-1-1993 al: 8-3-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi per l'occupazione
1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale attua misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite dalla crisi avendo riguardo alla tutela delle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché alle situazioni di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, sulla base delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992.
2. Le misure di cui al comma 1 sono riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, e prevedono i seguenti benefici, non erogabili per una durata superiore ai tre anni:
a) incentivi ai datori di lavoro per ogni unità lavorativa aggiuntiva occupata a tempo pieno secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro-capite del lavoro;
b) contributi nei limiti di 20 miliardi di lire per la realizzazione, d'intesa con gli uffici regionali del lavoro e le agenzie per l'impiego, di servizi d'informazione e consulenza in favore di lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti, a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo;
c) interventi di formazione continua, diretti a lavoratori occupati in aziende per le quali il CIPI abbia approvato programmi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero ai lavoratori occupati e destinati ad essere occupati nelle attività di cui al presente articolo, formulati congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale.
Il beneficio di cui alla lettera a) è cumulabile con le agevolazioni di cui all'articolo 8, all'articolo 20 ed all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino progetti relativi a tutti i settori economici purché funzionali alle finalità di cui al comma 1.
4. Con uno o più decreti da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, gli ambiti territoriali nei quali trovano applicazione le misure di cui al comma 2, i requisiti soggettivi dei lavoratori, i modelli, in conformità dei quali vanno predisposti i progetti di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dei benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.
5. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.
6. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali, lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità e la verifica e vigilanza sulle attività, il Ministro del lavoro si avvale degli osservatori regionali di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, degli uffici e degli ispettorati regionali del lavoro e delle agenzie per l'impiego di cui all'articolo 24 della medesima legge. Per le finalità di cui al presente comma, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dal comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.