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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 ottobre 1992, n. 514

Regolamento sulle modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonchè i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-01-1993
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  • AUTOMAZIONE DEI SERVIZI
    DELLE CONSERVATORIE DEL P.R.A.
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  • FORMA, CONTENUTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA MODULISTICA, NONCHÈ
    PROCEDURE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO
    AUTOMOBILISTICO.
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  • MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLE CONSERVATORIE
    ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
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  • ELABORAZIONE E FORNITURA DEI DATI
    E DELLE STATISTICHE
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  • DISPOSIZIONI FINALI
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  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1993

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;
Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, riguardante la disciplina dell'imposta erariale di trascrizione;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 187, concernente, tra l'altro, l'automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico, la quale, all'art. 7, comma 3, dispone che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del P.R.A., la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione, ecc..
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Vista la comunicazione fatta in data 29 aprile 1992 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Impiego del sistema informatico
1. I servizi delle conservatorie del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) sono automatizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici, installati con annesse apparecchiature idonee presso ciascun ufficio e collegati con l'archivio elettronico centrale istituito ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 187.
2. Con l'impiego del sistema informatico anzidetto, e sulla base dello stato giuridico del veicolo risultante negli archivi elettronici centrali e provinciali, sono automatizzate le procedure concernenti l'esame delle formalità, il rilascio del certificato di proprietà, delle altre certificazioni relative al veicolo, le ispezioni, le annotazioni sulla carta di circolazione, il trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria provinciale.
3. Sono automatizzate altresì l'assegnazione del numero d'ordine progressivo, la stampa del registro previsto dall'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e le altre procedure di funzionamento degli uffici.
4. L'accesso agli archivi elettronici centrali e provinciali per le attività di aggiornamento dei dati, per le certificazioni e per le consultazioni, è consentito esclusivamente al personale munito di apposito codice di identificazione personale. La sottoscrizione prevista dall'art. 17, comma 5, è eseguita elettronicamente mediante stampa automatica del nominativo del funzionario procedente e del relativo logotipo identificativo attivato dal codice personale anzidetto. Il logotipo è conforme all'allegato A al presente regolamento.
5. Per le formalità da eseguirsi nel P.R.A. e per il rilascio delle certificazioni a mezzo del sistema informatico sono dovuti dagli utenti all'Automobile club d'Italia (A.C.I.) diritti ed emolumenti stabiliti ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 9 luglio 1990, n. 187.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'intero art. 7 della legge n. 187/1990 (Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico), è il seguente:
"Art. 7. - 1. I servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico sono meccanizzati mediante l'uso di elaboratori elettronici. A tal fine presso l'Automobile club d'Italia è istituito un archivio magnetico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli. I registri previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, tenuti presso le sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, sono sostituiti con archivi magnetici.
2. Gli uffici del pubblico registro automobilistico rilasciano, al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità, il certificato di proprietà attestante lo stato giuridico del medesimo. Tale certificato sostituisce il foglio complementare previsto dall'art. 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e la sua presentazione agli uffici è condizione per l'espletamento delle formalità richieste successivamente alla sua emissione.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la conservazione della documentazione prescritta, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto e le modalità di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonché i tempi di attuazione delle nuove procedure.
4. La data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato viene stabilita per ciascun ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico dalla procura della Repubblica territorialmente competente.
5. Le richieste di formalità presentate senza l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sono irricevibili.
6. Fino alla data di cui al comma 4 i servizi delle conservatorie dei registri del pubblico registro automobilistico continuano ad essere effettuati presso ciascun ufficio secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, possono essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 187/1990 si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 22 del R.D. n. 1814/1927 (Disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), è il seguente:
"Art. 22. - Presso ciascun ufficio provinciale dell'A.C.I. vengono giornalmente annotati, secondo l'ordine della loro presentazione, i titoli prodotti dalle parti, con le relative note.
Il registro in cui tale annotazione si effettua, indica il giorno della presentazione, la persona dell'esibitore e quella nell'interesse della quale la formalità è richiesta, l'oggetto della formalità ed il numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo a cui la formalità si riferisce.
La parte può presentare un elenco in cui siano indicati gli atti prodotti e l'oggetto della formalità richiesta, in calce al quale il funzionario dell'A.C.I. certifica l'avvenuta produzione, indicandone la data".