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DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 507

Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2022)
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Testo in vigore dal:  1-1-1993 al: 25-5-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici impiantabili attivi.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, sostanza od altro articolo usato da solo o in combinazione, compresi gli accessori e i software che intervengono nel buon funzionamento dello stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo ai fini di diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie o lesioni ovvero ai fini di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo fisiologico, ovvero ai fini del controllo del concepimento il quale non eserciti l'azione principale, cui è destinato, con mezzi farmacologici, chimici o immunologici né mediante processo metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;
b) dispositivo medico attivo: qualsiasi dispositivo medico che legato per il suo funzionamento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra fonte di energia diversa da quella prodotta direttamente del corpo umano o dalla gravità;
c) dispositivo medico impiantabile attivo: qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento;
d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo medico impiantabile attivo appositamente fabbricato secondo la prescrizione scritta di un medico specialista che, precisi le caratteristiche specifiche di progettazione del dispositivo, sotto la responsabilità del clinico stesso e destinato a essere utilizzato esclusivamente per un determinato paziente;
e) dispositivo destinato ad indagini cliniche: qualsiasi dispositivo medico impiantabile attivo destinato a essere messo a disposizione di un medico specialista allo scopo di indagini da effettuarsi in un ambiente clinico umano idoneo;
f) destinazione: l'utilizzazione cui il dispositivo medico è destinato e si addice in base alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso;
g) messa in servizio: messa a disposizione ed effettiva utilizzazione da parte dei medici.



AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione
delle note al presente decreto legislativo, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n.
217.