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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 485

Contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n. 32 (in G.U. 17/02/1993, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-12-1992 al: 17-2-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, con possibili riflessi anche sull'ordine pubblico;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la concessione di un contributo straordinario, finalizzato alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio del trasporto pubblico locale, relativi agli anni 1987-1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987-1991 dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, con un contributo straordinario di lire 400 miliardi. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la copertura di disavanzi di esercizio di trasporto locale relativi all'anno 1991; l'onere di ammortamento dei mutui è a carico dei bilanci degli enti locali e delle regioni. Ai fini dell'assunzione dei predetti mutui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 2-bis, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.
2. Il contributo di cui al comma 1, al netto dell'importo utilizzato per il rimborso di una quota parte di lire 20 miliardi destinati alla parziale copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto in regime di gestione governativa e in regime di concessione di competenza statale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici sostitutivi e integrativi, è attribuito, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alle regioni a statuto ordinario sulla base di quanto assegnato in sede di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, alle singole regioni relativamente agli anni 1987-1991.
3. Il contributo di lire 20 miliardi di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti in misura proporzionale ai disavanzi di esercizio risultanti sino a tutto il predetto anno 1991.
4. Le regioni e gli enti locali possono ricorrere, anche in eccedenza ai limiti stabiliti dalla normativa vigente per le anticipazioni di tesoreria, ad anticipazioni straordinarie di tesoreria per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale risultanti dai bilanci debitamente approvati secondo i rispettivi ordinamenti. Il costo delle anticipazioni, compreso quello derivante dalle anticipazioni concesse in applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, è assunto a carico dei bilanci delle regioni e degli enti locali; le anticipazioni, comprese quelle di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 345 del 1992, sono estinte con i mutui che gli enti predetti sono autorizzati ad assumere a copertura dei disavanzi.
5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 400 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamenti mutui)".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.