stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 481

Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1993 al: 31-12-1993
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, seconda direttiva del Consiglio del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Nel presente decreto l'espressione:
a) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;
c) "Stato comunitario" indica lo Stato membro delle Comunità europee;
d) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro delle Comunità europee;
e) "legge bancaria" indica il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
2. Nel presente decreto si intendono per:
a) "ente creditizio nazionale": l'ente creditizio avente sede legale in Italia;
b) "ente creditizio comunitario": l'ente creditizio avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) "ente creditizio extracomunitario": l'ente creditizio avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
d) "enti creditizi autorizzati in Italia": gli enti creditizi nazionali e le succursali in Italia di enti creditizi extracomunitari;
e) "succursale": una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività dell'ente creditizio;
f) "attività ammesse al beneficio del mutuo riconoscimento": le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione,
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro-soluto e pro-solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"),
3) leasing finanziario,
4) servizi di pagamento,
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito),
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma,
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in
strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.),
cambi,
strumenti finanziari a termine e opzioni,
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse,
valori mobiliari,
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi,
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese,
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money brok- ing",
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni,
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari,
13) servizi di informazione commerciale,
14) locazione di cassette di sicurezza,
15) tutte le altre attività che ampliano l'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie;
g) "gruppo creditizio": il gruppo previsto dal titolo VII del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
h) "società finanziaria capogruppo": la società prevista dall'art. 25 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.