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DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 480

Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/2005)
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Testo in vigore dal:  31-12-1992 al: 18-3-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 62 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I

MODIFICHE

AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1

1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati alle lettere a) e b) del comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o
esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare
il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.".
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente delle Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- L'art. 62 della legge n. 142/1992, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991)" è così formulato:
"Art. 62 (Marchi di impresa: criteri di delega). - 1.
L'attuazione
della direttiva del Consiglio n. 89/104/CEE deve riguardare tutte
le prescrizioni obbligatorie della direttiva stessa, quelle facoltative appresso indicate e deve comunque avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire le facoltà costituenti il diritto all'uso esclusivo del marchio, distinguendo fra la tutela del marchio ordinario e la tutela del marchio che gode di rinomanza, e precisando ciò che può essere vietato ai terzi e ciò che, invece, al titolare del marchio non è consentito vietare ai terzi;
b) disciplinare la registrazione e l'uso dei marchi collettivi e dei segni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi;
c) fissare in dieci anni la durata del diritto derivante dalla registrazione e disciplinare la rinnovazione per uguale durata, precisando come debba avvenire nel caso in cui si sia verificata una cessione parziale del marchio;
d) vietare l'uso ingannevole del marchio e l'uso del marchio lesivo di un altrui diritto d'autore o di proprietà industriale; vietare l'adozione come altro segno distintivo del marchio altrui;
e) disciplinare il trasferimento e la licenza del marchio abolendo il vincolo con l'azienda, precisando che il trasferimento può avvenire per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi, che la licenza può essere non esclusiva purché tale da garantire l'uniformità dei prodotti o servizi contraddistinti, e precisando in ogni caso che dal trasferimento e dalla licenza non deve derivare inganno per il pubblico;
f) definire i segni suscettibili di registrazione come marchio e farne un elenco esemplificativo;
g) definire le ipotesi di nullità del marchio per difetto di novità, distinguendo il marchio anteriore ordinario da quello che ha acquisito rinomanza, e vietando l'appropriazione come marchio di un diverso segno distintivo altrui quando possa determinare un rischio di confusione;
h) risolvere il conflitto fra registrazioni incompatibili, precisando che marchi anteriori scaduti o decaduti non tolgono la novità;
i) definire le ipotesi di nullità del marchio per illiceità, difetto di capacità distintiva, ingannevolezza del segno, funzionalità della forma, inappropriabilità di stemmi, simboli ed emblemi considerati nelle convenzioni internazionali o che rivestono interesse pubblico; precisare che il segno che abbia acquisito un significato secondario è registrabile come marchio e non può essere dichiarato nullo;
l) disciplinare la registrazione e l'uso come marchio dei nomi di persona e dei segni aventi notorietà artistica, letteraria, scientifica, politica e sportiva;
m) disciplinare l'esercizio del diritto ad ottenere la registrazione prevedendo la possibilità di un'utilizzazione indiretta del marchio e l'invalidità della registrazione fatta in malafede;
n) disciplinare la decadenza del marchio per volgarizzazione, per sopravvenuta ingannevolezza, per mancato uso per cinque anni e per inosservanza delle disposizioni destinate a regolarne l'uso nel caso del marchio collettivo;
o) prevedere che la nullità e la decadenza possono essere parziali;
p) disciplinare la convalidazione del marchio precisando che opera anche fra marchi entrambi registrati e precisando altresì che la convalidazione comporta coesistenza dei due marchi in conflitto;
q) introdurre il principio di esaurimento del diritto di marchio;
r) disporre la pubblicità delle domande e delle
registrazioni;
s) disciplinare la rappresentanza a mezzo di mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti.
2. Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonché ad ogni altra disposizione incompatibile.
3. Le disposizioni transitorie dovranno tener conto, oltrechè dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili".
Nota al capo I (articoli 1-71):
- Il R.D. n. 929/1942 approva il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti e marchi d'impresa.