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DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1992, n. 478

Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/12/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2011)
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Testo in vigore dal:  15-12-1992 al: 12-2-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure straordinarie per i lavoratori in mobilità
1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, che occupano fino a quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108.
L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Fino al 31 dicembre 1993 le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di riduzione del personale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche alle imprese industriali, che occupino da cinque a quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree di declino industriale, individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. I termini di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 della predetta legge n. 223 del 1991 sono ridotti alla metà. Sono altresì ridotte alla metà le misure degli oneri di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge.
3. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.
4. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 12 aprile 1991, n. 125.