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LEGGE 4 dicembre 1992, n. 477

Disposizioni sull'efficacia di norme della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile.

note: Entrata in vigore della legge: 27-12-1992
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Testo in vigore dal:  27-12-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
"Art. 35 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1993, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38".
2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 3 gennaio 1995".
3. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni).
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 3 gennaio 1994".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 36 e 37 della legge n. 374/1991 è il seguente:
"Art. 36. (Competenza in materia penale del giudice di pace). - 1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione, purché tali reati siano previsti da norme che non presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo, di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale".
"Art. 37. (Procedimento penale innanzi al giudice di pace). - 1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano i criteri e i princìpi di cui all'art. 2, comma 1, n. 103), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice.
2. Si applica la procedura prevista dall'art. 8 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, ma i termini per l'espressione del parere sono ridotti alla metà".
- Il testo dell'art. 38 della legge n. 374/1991, sostituito dal comma 2, era il seguente:
"Art. 38. (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 35 entra in vigore il 1 gennaio 1994".
- Il testo dell'art. 49 della legge n. 374/1991, sostituito dal comma 3, era il seguente:
"Art. 49. (Entrata in vigore ed efficacia di singole disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41; da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2 gennaio 1993".