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MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE

DECRETO 6 luglio 1992, n. 467

Regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della relativa misura degli interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane, in attuazione all'art. 3, comma 2, della legge 28 giugno 1991, n. 208.

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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  18-12-1992

IL MINISTRO

PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 28 giugno 1991, n. 208, recante "Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane";
Visto l'art. 3, comma 1, della predetta legge che prevede la concessione di contributi in conto capitale a favore dei comuni che realizzano, completano, ampliano o ristrutturano itinerari ciclabili o ciclopedonali mirati al decongestionamento del traffico veicolare dei centri storici anche mediante interscambio con sistemi di trasporto collettivo;
Visto l'art. 3, comma 2, della medesima legge che prevede l'emanazione, da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro del tesoro, di apposito decreto con il quale vengono fissati i criteri per l'ammissione degli stessi al contributo statale e per la determinazione della relativa misura;
Considerata l'esigenza di disciplinare unitariamente la materia, in relazione alle diverse determinazioni, fra loro connesse, da assumere ai fini dell'ammissione a contributo degli interventi;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 41 del 16 gennaio 1992 effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

R e q u i s i t i
1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1991, n. 208, il programma da predisporre ai sensi dell'art. 2 della medesima legge indica:
a) le tipologie dell'intervento, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento;
b) la descrizione degli itinerari, le localizzazioni, i tracciati plano-altimetrici del percorso, le condizioni orografiche del territorio, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati ed i raccordi;
c) le opere di protezione atte a garantire la sicurezza degli utenti;
d) gli impianti di illuminazione e quelli per lo smaltimento delle acque meteoriche nei recapiti esistenti;
e) i tempi previsti per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dell'intervento;
f) i piani economico-finanziari, con l'analisi costi-benefici;
g) le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere;
h) le misure organizzative ed eventualmente quelle di coordinamento necessarie per l'attuazione dell'intervento, anche ai sensi dell'art. 4 della legge.
2. Ai fini della ammissione ai contributi sono presi in considerazione, ai sensi dell'art. 2 della legge, soltanto gli interventi che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) interventi urgenti che abbiano influenza nella decongestione di aree urbane ad alta intensità di traffico veicolare a motore, anche mediante interscambio con sistemi di trasporto collettivo; ovvero interventi di carattere intercomunale;
b) interventi il cui rapporto tra i costi preventivati ed i benefici stimati (sommatoria di ricavi, risparmi, costi cessanti più altri elementi valutabili ai fini ambientali, paesaggistici e di disinquinamento) segni il più alto risultato dell'investimento;
c) itinerari oggettivamente fruibili in relazione alle favorevoli caratteristiche orografiche del territorio, con particolare riferimento alle condizioni plano-altimetriche (pendenze non superiori al 5% e comunque per tratti complessivamente non superiori al 5% della lunghezza dell'intero itinerario).
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si trascrive il testo dell'intero art. 3 della legge n. 208/1991, recante interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane:
"Art. 3. - 1. Esaurita la procedura di cui all'art. 2, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'art. 2.
2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera.
3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa".
Il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), soprarichiamato, è il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
Il termine per l'esercizio della delega è stato prorogato al 31 dicembre 1989 dall'art. 6- ter, D.L. 30 giugno 1989, n. 245.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 208/1991 si veda in nota al titolo.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 208/1991 si veda in nota al titolo.
- Gli articoli 2 e 4 della medesima legge n. 208/1991 sono così formulati:
"Art. 2. - 1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi di provincia nonché quelli individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle regioni che tenga conto delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del patrimonio artistico, della vocazione turistica e termale, nonché della presenza di istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale. Qualora le regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non capoluogo di provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle aree urbane. I comuni di cui al presente comma, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto nei piani urbani del traffico, adottano per il 1992 e il 1993 un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il completamento di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomunali, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo.
2. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico-finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di costi-benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzioni e gli accordi attuativi da concludersi tra i soggetti interessati.
3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il programma è trasmesso alla regione, la quale, nei sessanta giorni successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane indicando la priorità di intervento. La mancata deliberazione di rigetto da parte della regione nel termine di sessanta giorni equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto ed è comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane entro dieci giorni dalla sua formazione.
4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1 trasmettono alla regione ed al Ministro per i problemi delle aree urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte di modifica e di integrazione del programma. Per le modificazioni e le integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito temporale di riferimento di cui al comma 1, terzo periodo, si applicano le procedure previste dalla presente legge.
5. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi primo, quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".
"Art. 4. - 1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge può essere adottato un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142".
- Il testo dell'art. 1, commi primo, quarto e quinto, della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), richiamato nell'art. 2 sopratrascritto, è il seguente:
"L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle prov- ince autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.
Commi secondo e terzo (Omissis).
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il testo dell'art. 27 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), richiamato nell'art. 4 di cui sopra, è il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la Conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64".