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DECRETO-LEGGE 26 agosto 1992, n. 368

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-08-1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/10/1993)
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Testo in vigore dal:  27-8-1992 al: 26-10-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di discliplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, per gli affari sociali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.
2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1' novembre 1992. Il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data, con proprio decreto, alla nomina degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo i nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che hanno raggiunto il settantesimo anno di età e coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.
3. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti, la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.
L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissata nelle misure vigenti.
4. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato e l'altro nominato dalla regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente di detto collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 6.
5. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.
6. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento l'unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.