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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 giugno 1992, n. 367

Regolamento recante disposizioni attuative del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 concernente la facoltà degli Stati membri di trattenere il 20 per cento delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/8/1992
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  26-8-1992

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991 con il quale sono state emanate disposizioni per il recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune;
Visto in particolare l'art. 7 del citato regolamento n. 595/91 con il quale è data facoltà a ciascuno Stato membro di trattenere il 20 per cento degli importi recuperati, rispetto alle erogazioni gravanti sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, perché risultanti indebitamente percepiti, a condizione che le norme previste dal regolamento medesimo non siano state violate in modo significativo;
Visto altresì l'art. 13 del regolamento in questione, che stabilisce che le disposizioni del citato art. 7 si applicano anche nel caso in cui siano stati recuperati importi da accreditare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, non pagati conformemente alle relative disposizioni;
Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà riconosciuta dal richiamato regolamento n. 595/91 e di adottare le occorrenti disposizioni attuative;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;
Considerato che si è recepito il parere espresso dal Consiglio di Stato, fatta eccezione per la modifica proposta all'art. 2, comma 2, in quanto la formulazione suggerita non consentirebbe di effettuare la trattenuta del 20 per cento anche sulle somme recuperate dalle regioni direttamente presso i produttori; per quella proposta allo stesso art. 2 attraverso la previsione di un quarto comma, in quanto il regolamento non prevede che le somme recuperate affluiscano ad un unico fondo per essere poi ripartite tra i vari enti beneficiari, limitandosi invece a stabilire che gli enti medesimi trattengano ed incamerino, ciascuno per proprio conto, dette somme; per quella, in- fine, proposta all'art. 4, comma 2, in quanto l'eventuale elencazione dei casi di "significative violazioni", tali da escludere il diritto dello Stato ad esercitare la trattenuta del 20 per cento si risolverebbe in una sostanziale limitazione dei poteri di autonoma valutazione che l'art. 7 del regolamento CEE n. 595/91 ha inteso implicitamente conferire anche alla Commissione CEE;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. L 895 del 2 giugno 1992;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta norme per la regolamentazione finanziaria e contabile dell'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 13 del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, concernente la partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - Sezione garanzia, alle spese di recupero delle somme indebitamente pagate ai beneficiari, nonché di quelle non versate dagli operatori, a titolo di prelievi, ai sensi delle vigenti norme comunitarie e nazionali per il settore del latte e dei cereali, nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".